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ALLEGATO "A" AL N.2904 DI RACC.
STATUTO
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TITOLO I
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COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPI
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Art.1
Il giorno 21 febbraio 1971 si è costituita in Torino la Federazione Italiana
Medici Pediatri, con sigla FIMP, che si è data il relativo Statuto. Il Comitato
Centrale, al fine di apportare alcune modifiche allo Statuto di cui sopra, ha
nominato una Commissione per lo studio del nuovo articolato. Il Congresso
straordinario, convocato in Roma il 3 giugno 1990, ha approvato le modifiche
inserite nel presente testo.
Il Congresso Straordinario convocato in Lecce il 29 ottobre 1995 ha approvato
ulteriori modifiche ed integrazioni. Il Congresso Straordinario di Napoli tenuto
il 31.10.1997 ha approvato ulteriori modifiche ed integrazioni.
L'Associazione ha sede legale in Roma (RM) Via Carlo Bartolomeo Piazza n.30. Con
delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto
il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.
L'Associazione ha durata fino al 2050. Tale termine può essere prorogato con
delibera dell'Assemblea anche prima della scadenza.
Art.2
La Federazione Italiana Medici Pediatri - FIMP è l'organizzazione sindacale
nazionale e l'associazione professionale dei medici specialisti convenzionati in
base alla legge 833 e susseguenti in pediatria od in possesso di titoli
equipollenti.
La FIMP ha carattere di sindacato libero, autonomo, apartitico e si propone, su
di un piano nazionale ed internazionale:
a) la tutela professionale, morale, giuridica, economica, previdenziale ed
assistenziale dei suoi aderenti;
b) la stipula di Accordi Collettivi Nazionali, Regionali ed Aziendali con il
Servizio Sanitario (S.S.N.) o comunque accordi pubblici o privati rivolti alla
tutela della salute del bambino e dell'adolescente e la cura della loro
applicazione;
c) il confronto con tutte le parti politiche e sociali al fine di migliorare
l'organizzazione sanitaria in Italia per quanto attiene alla tutela
dell'infanzia e dell'età evolutiva;
d) la promozione, l'appoggio e l'organizzazione di attività di aggiornamento e/o
formazione e di tutte le iniziative scientifiche e culturali tendenti ad una
sempre maggiore qualificazione dei medici specialisti in pediatria;
e) la promozione, l'appoggio, l'organizzazione e la esecuzione di attività di
ricerca e di sperimentazione;
f) la valorizzazione del ruolo e della professionalità del pediatra extra
ospedaliero all'interno dell'area funzionale pediatrica, collaborando a tal fine
con organizzazioni professionali, sociali, scientifiche e sanitarie nazionali ed
internazionali e con l'Università;
g) incentivare ogni attività nel campo medico, culturale e sociale diretta a
favorire l'educazione morale e civile delle coscienze per la tutela dei diritti
dell'uomo e del cittadino, anche attraverso la promozione di incontri, dibattiti
e convegni, organizzando mostre riunioni e favorendo la creazione di gruppi di
volontariato.
L'Associazione può esprimersi anche attraverso l'attività editoriale in genere
ed utilizzare qualsiasi tipo di supporto, cartaceo-magnetico-ottico-telematico
avvalendosi di tutte le innovazioni e servizi attinenti anche al settore
informatico, anche attraverso la creazione di un sito Web, per la realizzazione
delle finalità proprie dell'Associazione.
Per l'attivitò editoriale l'Associazione potrà avvalersi dell'opera anche
retribuita di società e professionisti esterni.
Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli
obbiettivi indicati nei principi costitutivi del presente Statuto, per esempio
per l'attività editoriale e per quella informativa e di ricerca, tramite la
strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola di formazione
professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione
del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti,
la FIMP potrà avvalersi dell'opera anche retribuita di società e professionisti
esterni.
La FIMP può essere "Provider di formazione professionale", costruendo percorsi
diagnostici formativi o progetti in genere dedicati all'area dell'infanzia o,
comunque, non in contrasto con i fini dell'Associazione. Tale attività può
essere svolta in proprio e/o per conto terzi sia in via residenziale sia a
distanza, anche attraverso piattaforme digitali dedicate, proprie e/o di terzi.
La FIMP può acquisire entrate derivanti da partecipazione, in via originaria o
successiva, in società il cui oggetto sociale sia comunque strumentale alla
realizzazione degli obbiettivi dell'Associazione.
L'iscrizione al sindacato è individuale e aperta a tutti i medici Pediatri
convenzionati con il S.S.N. (agli specialisti in Pediatria ed agli
specializzandi in pediatria e/o in possesso di titoli equipollenti o equiparati.
Alla FIMP possono aderire anche altre Associazioni e Organizzazioni Sindacali
che aderiscono con i propri iscritti.
La richiesta di adesione di tali Associazioni e/o organizzazioni sindacali deve
essere formulata per iscritto.
Sulla richiesta di adesione decide, entro tre mesi il Comitato Centrale, al
quale la richiesta di adesione dovrà essere rivolta, che porterà la sua
decisione motivata alla prima riunione del Congresso Nazionale per la ratifica.
Trascorsi inutilmente tre mesi dalla data della richiesta di adesione, la stessa
si intende respinta salva diversa decisione del Congresso Nazionale, al quale
comunque deve essere sottoposta nella prima riunione.
Il Comitato Centrale, per particolari esigenze di carattere sindacale
eccezionali potrà richiedere contributi straordinari.
Ciascuna Organizzazione dovrà documentare, al momento del tesseramento, la
consistenza degli iscritti o degli associati e la loro articolazione
territoriale.
Le Organizzazioni aderenti alla FIMP hanno autonomia organizzativa ed
amministrativa purchè non in contrasto con le norme del presente Statuto e con
le linee di politica sindacale e sociale dell'Associazione e sono soggette agli
obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.
Tutte le singole Associazioni che alla data di approvazione del presente statuto
già aderiscono formalmente e/o anche di fatto alla FIMP si considerano già
aderenti alla stessa senza alcun bisogno di altra accettazione formale da parte
della FIMP.
Possono mantenere l'iscrizione al Sindacato gli iscritti che per pensionamento
cessano l'attività di medico di Pediatria di libera scelta. Per tali medici la
quota di iscrizione è ridotta e forfettaria ed è stabilita dal Comitato Centrale
su proposta del Tesoriere ogni tre anni.
Art.3
La FIMP rappresenta gli iscritti e la categoria nel suo complesso presso la
FNOOMCEO, le altre associazioni di categoria a carattere nazionale ed
internazionale, gli organi del S.S.N., le Autorità Centrali e tutte le altre
Istituzioni, tra le quali l'OMS e l'UNICEF, ed in ogni caso in cui tale
rappresentanza sia necessaria o richiesta.
Art.3 Bis - L'Associazione non ha fini di lucro e rispetta i seguenti
dettami:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione,
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa
disposizione di legge;
- l'obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per le attività
istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.
Art.3 Ter - L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali dei propri aderenti. Per Tali attività il Comitato
Centrale, su proposta del Tesoriere, che valuterà le disponibilità economiche
dell'Associazione, stabilirà il rimborso delle spese e delle eventuali indennità
spettanti, avvalendosi del cosiddetto criterio di graduazione. Potrà, ove
necessario, avvalersi anche dell'opera e/o della collaborazione, anche
retribuita, di terzi soggetti o specifici professionisti esterni
all'Associazione anche in forma societaria.
Quanto sopra, in considerazione dell'autonomia loro riservata, vale anche per le
sezioni provinciali e regionali.
Art.3 Quater - Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili, mobili registrati, immobili che l'associazione dovesse
acquistare;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
I beni appartenenti all'Associazione sono ad essa intestati ed elencati in
apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile
da tutti gli aderenti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali ordinarie e straordinarie; la quota d'iscrizione viene
stabilita dal Comitato Centrale su proposta del Tesoriere;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- dai proventi derivanti da attività connesse eventualmente poste in essere;
- da contributi esterni a qualunque titolo, tanto liberali che su progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.
L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro, donazioni ed
accettare eredità con beneficio d'inventario; i lasciti testamentari sono
accettati in armonia con le finalità statutarie dell'ente. Il Presidente attua
le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Art.3 Quinquies - L'esercizio sociale decorre dall'1 luglio al 30 giugno
di ogni anno. Il Tesoriere predispone entro il 30 giugno di ogni anno il
bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Il
bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica,
deve essere altresý sottoposto alla valutazione ed approvazione dell'Assemblea
dei soci entro il 30 novembre di ogni anno.
Al Termine dell'esercizio il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio e lo
sottopone all'approvazione del Congresso Nazionale entro il 30 novembre
successivo a quello cui il bilancio si riferisce.
Art.3 Sexies - L'Associazione ha facoltà di ottenere finanziamenti a
titolo infruttifero dagli Associati e da terzi.
L'Associazione può acquisire partecipazioni di controllo e non in società di
capitali ed altri valori mobiliari, effettuare immobilizzazioni finanziarie
anche attraverso investimenti in titoli ed obbligazioni.
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TITOLO II
GLI ORGANI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE
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Art.4
Sono Organi Centrali della Federazione:
1) il Presidente Nazionale;
2) il Congresso Nazionale;
3) il Consiglio Nazionale;
4) il Comitato Centrale;
5) la Segreteria Nazionale;
6) il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
7) il Collegio Nazionale dei probiviri.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Art.5
E' il legale rappresentante della FIMP . E' il garante dello Statuto, convoca il
Congresso Nazionale, Consiglio Nazionale, il Comitato Centrale, la Segreteria
Nazionale. Firma, assieme al Segretario Nazionale, i contratti e gli accordi
Nazionali stipulati per conto della FIMP, dopo l'approvazione del Comitato
Centrale e la ratifica del Consiglio Nazionale. Dispone della firma sociale per
tutti gli altri atti. Coordina, assistito dal Segretario Nazionale la stipula
degli accordi Collettivi Nazionali che è di competenza della delegazione alle
trattative di cui al successivo art.34. In caso di assenza o temporaneo
impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte dai Vice-Presidenti eletti
ai sensi dell'art.20 dello Statuto, in prima istanza da quello pi¨ anziano di
età ed in seconda istanza dall'altro. In caso di dimissioni od impedimento
permanente viene eletto un nuovo Presidente, in un Comitato Centrale da indire
entro 30 (trenta) giorni.
IL CONGRESSO NAZIONALE
Art.6
E' costituito dai delegati rappresentanti le Sezioni Provinciali, in numero
proporzionale ai loro iscritti, fino ad un massimo di 10. In ogni caso ogni
sezione Provinciale ha diritto ad almeno un delegato.
Fanno parte di diritto del Congresso i componenti gli organi centrali elettivi e
i Segretari Regionali con diritto a 1 voto ciascuno. Possono assistere ai lavori
congressuali, senza diritto di voto, tutti gli iscritti.
Art.7
In sede di Congresso Nazionale non sono ammesse deleghe.
Il Congresso attiva:
a) LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI costituita ai sensi dell'art.35;
b) L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONGRESSO composto di cinque membri con le
seguenti funzioni:
- Presidente del Congresso;
- Segretario del Congresso;
- Commissione raccolta e coordinamento delle mozioni, espletata da tre membri,
il pi¨ anziano dei quali ha funzione di Vice-Presidente.
Ciascuno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza può svolgere una sola
funzione.
I componenti degli organi elettivi centrali non possono far parte dell'Ufficio
di Presidenza.
I delegati presentano le candidature per l'Ufficio di Presidenza al Comitato
Centrale riunito prima dell'apertura del Congresso. Gli incarichi sono
immediatamente conferiti a maggioranza semplice, dopo che la commissione
Verifica Poteri ha constatato la regolarità delle quote pagate da parte delle
Sezioni Provinciali a cui appartengono i delegati candidati.
Art.8
Il Congresso Nazionale è ordinario o straordinario. In via ordinaria si
riunisce, di regola, una volta all'anno su convocazione del PResidente,
effettuata almeno sessanta giorni prima.
In via straordinaria si riunisce su deliberazione del Comitato Centrale della
Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno il 51% (cinquantuno per cento)
delle Sezioni Provinciali in regola con il pagamento delle quote associative. La
riunione deve avvenire entro sessanta giorni dalle delibere o dalle richieste.
Art.9
Sono compiti del Congresso Nazionale, riunito in seduta ordinaria:
a) discutere ed approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
b) eleggere ogni tre anni il Comitato Centrale della Federazione, il Collegio
Nazionale dei Revisori dei conti ed il Collegio Nazionale dei Probiviri;
c) impartire le direttive generali per il raggiungimento degli scopi
istituzionali della Federazione, esprimendo pareri e formulando voti sui
problemi posti all'ordine del giorno;
d) votare le mozioni presentate e discusse su argomenti all'ordine del giorno
rinviando la votazione sulle altre al Congresso successivo.
Art.10
Le deliberazioni del Congresso in seduta ordinaria vengono prese con la
maggioranza dei voti rappresentati al Congresso secondo le modalità previste dal
titolo VIII.
Per quanto si riferisce al punto b) del comma precedente vale il Regolamento
elettorale di cui al titolo VII.
Art.11
Sono compiti del Congresso Nazionale riunito in seduta straordinaria:
a) discutere ed approvare i temi posti all'ordine del giorno;
b) modificare o ratificare le delibere già approvate dal Comitato Centrale o dal
Consiglio Nazionale;
c) deliberare lo scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi
residui.
Art.12
Le deliberazione del Congresso in seduta straordinaria, di cui alla lettera
a) del precedente articolo 11, sono prese a maggioranza dei voti rappresentati
in Congresso dalle Sezioni Provinciali, in regola con i pagamenti delle quote
associative.
Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere b) e c) del
precedente articolo 11, sono adottate con la maggioranza dei 3/4 dei voti
esprimibili in Congresso dalle Sezioni Provinciali, in regola con il pagamento
delle quote associative, a condizione che rappresentino i 3/4 degli iscritti
base nazionale. A tale votazione non partecipano i componenti gli organi
centrali elettivi ed i Segretari Regionali.
Art.13
Il Consiglio Nazionale è composto:
- dai membri degli organi centrali elettivi;
- dai Segretari delle Sezioni Provinciali in regola con il pagamento delle quote
associative, ovvero da un loro rappresentante, se membro del Consiglio
Provinciale. Il Consiglio Nazionale si riunisce, di regola, una volta all'anno
in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente Nazionale effettuata almeno
trenta giorni prima;
- dai Segretari Regionale.
Può riunirsi in seduta straordinaria su delibera del Comitato Centrale e della
Segreteria Nazionale ovvero su richiesta di 1/3 delle sezioni provinciali, in
regola con il pagamento delle quote associative. La riunione deve svolgersi
entro trenta giorni dalla delibera o richiesta.
Art.14
In sede di Consiglio Nazionale sono ammesse deleghe solo all'interno del
Consiglio Provinciale.
Il Consiglio attiva la COMMISSIONE VERIFICA POTERI costituita a norma del
successivo art.35.
Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale, coadiuvato dagli
altri membri della Segreteria Nazionale.
Ogni componente il Consiglio Nazionale, di cui all'art.13, punti a) e c) ha
diritto ad un voto.
Art.15
Sono compiti del Consiglio Nazionale:
a) esaminare ed approfondire tutti gli aspetti, comunque collegati
all'assistenza pediatrica ed i contenuti delle piattaforme rivendicative
nazionali, suggerendo al Comitato Centrale le proposte da presentare al
Congresso Nazionale;
b) valutare e confrontare lo stato di applicazione degli Accordi Collettivi
Nazionali dei quali la Federazione è firmataria;
c) Valutare il funzionamento delle Sezioni Provinciali, dei Comitati di
Coordinamento Regionali indicando o delegando al Comitato Centrale le misure e
le iniziative pi¨ idonee per affrontare situazioni particolari;
d) discutere ed approvare le proposte di modifica di statuto da sottoporre alla
deliberazione da parte del Congresso Nazionale straordinario;
e) ratificare, anche su convocazione urgente, gli Accordi Collettivi Nazionali
siglati dal Presidente e dal Segretario Nazionale;
f) assumere per motivi di urgenza decisioni sulla linea politica della
Federazione, decisioni che dovranno comunque essere ratificate dal Congresso
Nazionale, convocato in via ordinaria o straordinaria.
Tutte le decisioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza dei voti
dei presenti a condizione che le Sezioni Provinciali presenti rappresentino
almeno la metà pi¨ uno degli iscritti su base nazionale. In caso contrario il
Consiglio Nazionale si aggiorna in seconda convocazione fatta attraverso lettera
raccomandata a.r. e potrà prendere decisioni con la presenza di almeno 1/3 delle
Sezioni Provinciali rappresentanti almeno la metà degli iscritti su base
nazionale.
IL COMITATO CENTRALE
Art.16
E' composto da quindici membri eletti dal Congresso Nazionale Ordinario,
ogni tre anni, a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dal Regolamento
Elettorale di cui al successivo titolo VII.
Requisito indispensabile per la nomina a membro del Comitato Centrale è lo
svolgimento della professione in qualità di Pediatra di libera scelta.
Il Comitato Centrale prende tutte le deliberazioni intese a mettere in
attuazione tutte le direttive del Congresso Nazionale o del Consiglio Nazionale
e si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la Segreteria Nazionale lo ritenga
opportuno o lo richiedano almeno sei suoi membri.
Il Comitato Centrale è titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei
componenti gli organi elettivi centrali. Le convocazioni devono essere
effettuate almeno 15 (quindici) giorni prima, salvo motivi d'urgenza.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso, di uno o pi¨ membri del Comitato
Centrale, fino ad un massimo di sei, gli stessi vengono sostituiti nel corso
della prima riunione del Comitato Centrale che si svolgerà subito dopo la data
delle dimissioni, decadenza o decesso, con i primi non eletti nel corso del
precedente Congresso Elettivo. A parità di voti, per l'elezione o la surroga dei
Membri nel Comitato Centrale prevale il pi¨ anziano di età.
Art.17
Le riunioni del Comitato Centrale sono valide con la partecipazione di
almeno undici componenti. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse
deleghe.
Art.18
Il Comitato Centrale, anche al di fuori del suo seno, nomina a maggioranza
semplice e su proposta di un suo membro, un Responsabile Nazionale per la Stampa
e l'informazione; un Responsabile Nazionale per la Formazione permanente e
l'aggiornamento; un Responsabile Nazionale per la V.R.Q.; un Responsabile
Nazionale per i rapporti con la FNOOMCeO; un Responsabile per i problemi
previdenziali; un Responsabile per i rapporti con le Associazioni Culturali e
Scientifiche Nazionali ed Estere; un Responsabile del Centro Studi del
Sindacato; un Responsabile dell'organo di stampa Sindacale. Tutti questi
responsabili partecipano, ma senza diritto di voto, ai Congressi Nazionali e al
Consiglio Nazionale.
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Art.19 -
Ai lavori del Comitato Centrale partecipano, senza diritto di
voto il Coordinatore della Consulta dei Segretari Regionali; i componenti il
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i componenti del Collegio Nazionale
dei Probiviri, inoltre, qualora non facciano parte degli Organo Centrali
elettivi, possono partecipare, su invito del Presidente e per argomenti
specifici, i Responsabili Nazionali per la Stampa, per la Formazione permanente,
per la V.R.Q., per i rapporti con la FNOOMCeO, per i problemi previdenziali, per
i rapporti con le Associazioni Culturali e Scientifiche Nazionali ed Estere; un
Responsabile del Centro studi del Sindacato; un Responsabile dell'organo di
stampa Sindacale.
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Art.20
La Segreteria Nazionale è eletta, per alzata di mano od a scrutinio segreto,
se richiesto, dal Comitato Centrale entro dieci giorni dalla sua elezione.
La Segreteria Nazionale è cosý composta:
a) Presidente Nazionale;
b) due Vice-Presidenti;
c) Segretario Nazionale;
d) Vice Segretario Nazionale;
e) Tesoriere Nazionale;
f) Vice-Tesoriere Nazionale.
Art.21 -
La Segreteria Nazionale ha la responsabilità esecutiva delle
deliberazioni del Comitato Centrale.
Essa si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che questi
ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre suoi membri.
Le convocazioni devono essere effettuate almeno sette giorni prima, salvo motivi
d'urgenza. E' presieduta dal Presidente Nazionale.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale
il voto del Presidente della seduta. Le riunioni sono valide se sono presenti
almeno quattro membri. Non sono ammesse deleghe. Nelle sedute della Segreteria
Nazionale possono essere convocati, per consultazione ed in base alle specifiche
competenze, uno o pi¨ Responsabili di cui ai precedenti art.18 e 19.
Art.22 -
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è costituito da tre
membri effettivi ed un supplente, il quale subentra nella funzione degli
effettivi in caso di loro impedimento o assenza, eletti dal Congresso Nazionale
a norma del Regolamento Elettorale di cui al titolo VII.
Entro otto giorni dalle elezioni, il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti
nomine nel suo seno un Presidente.
Al Collegio è demandato l'esame dei documenti contabili e la verifica di
legittimità delle spese. Il Collegio esprime, con apposite relazioni, giudizi di
legittimità sui rendiconti consuntivi e preventivi, predisposti dal Tesoriere
Nazionale.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o pi¨ membri del Collegio dei
Revisori dei Conti, fino ad un massimo di due, gli stessi vengono sostituiti nel
corso della prima riunione del Comitato Centrale che si svolgerà subito dopo la
data delle dimissioni, decadenza o decesso, con parità di voti, per l'elezione o
la surroga dei Membri del Collegio, prevale il pi¨ anziano di età.
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Art.23 -
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di
garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
Esso è composto di cinque membri effettivi e da due supplenti, i quali
subentrano nelle funzioni degli effettivi in caso di loro impedimento o assenza,
eletti dal Congresso Nazionale, a norma del Regolamento Elettorale di cui al
titolo VII.
La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico sindacale a
livello nazionale. Requisito indispensabile è l'aver superato i quarant'anni di
età.
Entro otto giorni dall'elezione, il Collegio nomina nel suo seno un Presidente e
un Segretario.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide, su tutte le questioni disciplinari
che gli vengono rimesse dal Comitato Centrale, in unica istanza, se riguardano
gli organi centrali della Federazione, in seconda ed ultima istanza, su ricorsi
proposti avverso le decisioni adottate dal Collegio Provinciale dei Probiviri.
Il Collegio decide con l'intervento del Presidente e di quattro membri. Le
decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte
dal componente pi¨ anziano d'età.
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Art.24 -
Il Collegio Nazionale dei Probiviri, ricevuti gli atti relativi
ai procedimenti di sua competenza, dà corso, senza indugio, alle necessarie
istruttorie per l'accertamento dei fatti ed eleva le contestazioni del caso.
Quindi, sentito l'inquisito, adotta le decisioni che ritiene opportune, nel
corso di una riunione alla quale possono assistere, con l'obbligo del silenzio,
gli iscritti alla Federazione.
Il Collegio può erogare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento scritto;
b) richiamo con diffida;
c) censura;
d) sospensione;
e) espulsione.
Fra gli atti di indisciplina è inclusa l'assenza ingiustificata, per pi¨ di tre
sedute, anche non consecutive, dei membri degli Organi Centrali o Periferici
della Federazione.
Ciò comporta l'automatica decadenza dall'incarico e la conseguente nomina del
primo non eletto.
Le decisioni del Collegio, da assumersi entro il termine di due mesi dal
ricevimento degli atti, sono motivate e notificate dall'inquisito. Esse sono
definitive.
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Art.25 -
In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o pi¨ membri
del Collegio Nazionale dei Probiviri, si applica la disciplina prevista per i
componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
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TITOLO III
GLI UFFICI CENTRALI
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Art.26 -
Il Segretario Nazionale è il responsabile dei problemi
organizzativi e amministrativi e si avvale della collaborazione del
Vice-Segretario Nazionale.
Dispone della firma, assieme a quella del Presidente, per la sottoscrizione dei
Contratti ed Accordi Nazionali.
Assiste il Presidente nel coordinamento della Delegazione per le trattative. In
caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario Nazionale le sue
funzioni sono assunte dal Vice-Segretario Nazionale. E' il Presidente della
Commissione Verifica Poteri di cui all'art.35.
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Art.27 -
Il Tesoriere Nazionale amministra i fondi nazionali della FIMP
ed è responsabile della cassa nazionale. Provvede alla riscossione ed alla
registrazione delle quote sociali e di tutte le entrate dovute. E' responsabile
dei pagamenti e della loro legittimità. Propone al Comitato Centrale, per le
necessarie delibere, l'entità delle quote associative annuali, dei rimborsi
spese e degli eventuali gettoni di presenza. E' responsabile dei problemi
economici previdenziali della categoria. Predispone il rendiconto consuntivo
annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo.
In caso di assenza o impedimento del Tesoriere Nazionale, le sue funzioni sono
assunte dal Vice-Tesoriere Nazionale.
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Art.28 -
Il Responsabile Nazionale per la stampa e l'informazione cura i
rapporti con la stampa e le fonti di informazioni.
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Art.29 -
Il Responsabile per la Formazione permanente e l'aggiornamento
cura l'attuazione dei programmi di Formazione permanente e di aggiornamento
approvati dal Comitato Centrale. A tal fine coordina, a livello nazionale,
attraverso le Segreterie Regionali, la Formazione permanente e l'Aggiornamento.
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Art.30 -
Il Responsabile Nazionale per i rapporti con la FNOOMCeO cura i
rapporti tra la FIMP e la FNOOMCeO.
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Art.31 -
Il Responsabile per i problemi previdenziali cura i rapporti con
gli enti previdenziali di categoria.
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Art.32 -
Il Responsabile Nazionale per i rapporti con le Associazioni
Culturali Scientifiche Nazionali ed Estere cura i rapporti tra la FIMP e le
Associazioni Culturali-Scientifiche Nazionali ed Estere.
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Art.33 -
Il Responsabile del Centro Studi del Sindacato cura
l'organizzazione e l'attuazione di progetti di ricerca su temi sindacali e
culturali.
Art.33 Bis - Il REsponsabile dell'Organo di Stampa sindacale svolge la
funzione di direttore ed è responsabile delle pubblicazioni edite dal Sindacato.
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Art.34 -
La Delegazione alle trattative è composta da tutti i membri
della Segreteria Nazionale. Di volta in volta possono essere nominati dalla
Segreteria.
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Art.35 -
Entro la data del 31 maggio di ogni anno si riunisce la
COMMISSIONE VERIFICA POTERI, che determina il numero dei pediatri di famiglia
iscritti ad ogni singola sezione provinciale, tenuto conto della media dei suoi
iscritti nell'ultimo triennio, per i quali siano state regolarmente versate,
entro i limiti stabiliti dallo Statuto, le quote sociali a livello nazionale.
Determina il numero dei voti spettanti ad ogni singola Sezione Provinciale
secondo i seguenti criteri:
a) un voto per ogni Sezione Provinciale;
b) un voto ogni dieci pediatri iscritti frazione superiore a cinque.
La commissione è composta da cinque membri. Di essa fanno parte di diritti il
Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale. gli altri tre membri vengono
designati dal Comitato Centrale entro un mese dalla sua nomina. Il Presidente è
il Segretario Nazionale o, in sua assenza, il Vice Segretario d è responsabile
della sua convocazione.
I conteggi elaborati dalla Commissione sono validi per la durata di un anno; i
conteggi elaborati devono essere pubblici ed inviati ai Segretari Provinciali
entro il 30 giugno di ogni anno.
Art.35 Bis - Tutti gli iscritti o tutti coloro che sono stati iscritti
all'Associazione accettano, con la semplice iscrizione all'Associazione
medesima, il trattamento dei propri dati personali da parte dell'Associazione
nel rispetto della Legge n.675/96. In particolare gli associati consentono
espressamente all'Associazione e per essa al suo legale rappresentante
l'utilizzo, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali anche
mediante cessione degli stessi a terzi ivi comprese società esterne
all'Associazione medesima. Il consenso del trattamento dei dati personali viene
espresso dall'associato con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione e
con la conseguente accettazione dello Statuto. L'Associato può accedere ai
propri dati in qualsiasi momento ed esercitare direttamente i diritti di cui
all'Art. 13, Legge n.675/96. Responsabile del trattamento dei dati personali è
l'associazione stessa, che ha sede a Roma - Via Carlo Bartolomeo, Piazza n.30.
L'associato può sempre recedere dal consenso prestato inviando lettera A.R.
all'Associazione. Le Organizzazioni Sindacali o le Associazioni aderenti alla
FIMP, nonchÚ le Sezioni Provinciali e Regionali della FIMP devono inviare copia
sottoscritta dal singolo associato con l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali del singolo associato medesimo o, comunque, atto dal quale risulti che
le stesse sono in possesso della predetta autorizzazione.
Art.35 Ter - Tutti membri dei cosý detti organi centrali possono
ricoprire, senza che ciò possa comportare a priori incompatibilità e/o conflitto
d'interessi, cariche sociali, anche a titolo oneroso, in Società di capitali
nelle quali la FIMP abbia acquisito partecipazioni anche di controllo.
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TITOLO IV: GLI ORGANI PERIFERICI
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Art.36
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LE SEZIONI PROVINCIALI sono organi periferici della FIMP
attraverso le quali si attua la politica della Federazione sul Piano Provinciale
hanno i seguenti compiti:
a) assicurare unicità di indirizzo sindacale per l'attuazione delle
deliberazioni degli Organi Centrali e garantire la tutela degli interessi
professionali, morali, giuridici, economici previdenziali ed assistenziali degli
aderenti a livello provinciale;
b) esercitare il confronto con le parti politiche e sociali locali allo scopo di
migliorare l'organizzazione sanitaria nell'ambito provinciale per quanto attiene
alla tutela della salute dell'infanzia e dell'età evolutiva;
c) promuovere ed appoggiare tutte le iniziative scientifiche e culturali
tendenti ad una maggiore qualificazione dei medici Specialisti in Pediatria;
d) rappresentare i medici aderenti nei confronti delle autorità locali
governative, degli enti territoriali, economici, previdenziali ed assistenziali;
e) hanno la facoltà di intraprendere azioni sindacali locali, compatibili con le
direttive nazionali, comunicandone i termini e le modalità alla presidenza.
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Art.37 -
Le sezioni Provinciali godono di autonomia amministrativa ed
organizzativa. Entro il 30 aprile di ogni anno le Sezioni Provinciali sono
tenute ad inviare l'elenco nominativo, corredato dall'indirizzo, di tutti i
Pediatri convenzionati con il S.S.N. suddiviso per ASL, ed a versare per intero
alla tesoreria nazionale, la quota associativa nazionale dei Pediatri di libera
scelta iscritti alla Sezione Provinciale, unici aventi diritto al voto con
allegato il loro elenco nominativo evidenziato e convalidato dalle ASL o dalla
Regione.
Solo nel caso in cui la ASL o la Regione non siano in grado di fornire gli
elenchi è ammessa la presentazione della lista degli iscritti in
autocertificazione da parte della Sezione Provinciale accompagnato da atto
ufficiale della ASL o della Regione che dimostri l'impossibilità di fornire gli
elenchi.
Nel caso non vengano presentate le liste convalidate o i pagamenti vengano
effettuati dopo il 30 aprile, non potranno essere computati dalla Commissione
Verifica Poteri ai fini elettorali per l'anno in corso.
Il pagamento delle quote associative nazionali,relative a ciascun anno, sono
comunque dovute, anche se non computabili ai fini della media triennale e del
voto nelle assisti nazionali, pena il non diritto di voto.
Per le nuove Sezioni Provinciali la quota associativa annuale sarà
proporzionalmente ridotta in dodicesimi a far tempo dalla ratifica della
Costituzione da parte del Comitato Centrale.
Le quote associative ridotte di cui al comma precedente, ai fini elettorali,
sono computate dalla Commissione Verifica Poteri come quote annuali intere.
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Art.38 -
Il congresso Provinciale è il massimo organo deliberante della
Sezione Provinciale ed è composto dagli aderenti o dai loro delegati.- E'
consentita una sola delega a persona, ad altro iscritto alla Sezione-.
Il Congresso indica le direttive da seguire da parte degli organi deliberanti ed
esecutivi della Sezione, in esecuzione delle direttive di politica sindacale
impartite dagli Organi Centrali della Federazione.
Il Congresso Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno
e almeno due mesi prima dell'inizio del Congresso Nazionale Elettivo della FIMP,
su convocazione della Segreteria Provinciale.
In Congresso Provinciale si riunisce in via straordinaria su richiesta si almeno
due terzi dei componenti la Segreteria Provinciale. La richiesta di convocazione
straordinaria deve contenere le motivazioni della stessa e gli argomenti posti
all'ordine del giorno.
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Art.39 -
Le decisioni del Congresso Provinciale sono adottate a
maggioranza e sono valide con la partecipazione della metà pi¨ uno degli
aderenti o dei delegati.
Il Congresso Provinciale elegge ogni tre anni:
a) La Segreteria Provinciale;
b) Il Collegio dei Sindaci;
c) Il Collegio Provinciale dei Probiviri.
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Art.40 -
La Segreteria Provinciale è composta da almeno cinque membri tra
cui un Segretario Provinciale, un Vice Segretario ed un Tesoriere.
La Segreteria Provinciale è l'organo esecutivo della Sezione Provinciale ed ha
il compito di attuare le deliberazioni del Congresso Provinciale.
Essa rappresenta la FIMP sul piano provinciale nei confronti dei terzi.
La Segreteria si riunisce subito dopo il Congresso e di norma ogni sei mesi ed è
convocata per iniziativa del Segretario Provinciale o su richiesta di almeno tre
suoi membri, con un preavviso di almeno sette giorni.
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Art. 41 -
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, tra
i quali è eletto il Presidente e due supplenti.
Esso esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle spese relative
alla gestione della sezione provinciale e ne riferisce alla Segreteria
Provinciale.
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Art.42 -
Il collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, di età
superiore ai 40 (quaranta) anni di cui tre effettivi, tra i quali è eletto il
Presidente e due supplenti.
Al Collegio dei Probiviri vanno deferite tutte le questioni relative agli
aderenti alla Sezione Provinciale.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da assumersi entro due mesi dal
procedimento, devono essere notificate per iscritto e motivate.
Il Collegio può erogare le sanzioni disciplinari previste all'Art.24.
Contro le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri, si può ricorrere,
entro trenta giorni dalla loro notifica, al collegio Nazionale dei Probiviri.
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Art.43 -
Nelle Sezioni Provinciali con un numero pari o minore a quindici
aderenti, tutte le funzioni sono espletate dalla Segreteria Provinciale, con
esclusione di quelle disciplinari che sono demandate a Collegio Nazionale dei
Probiviri.
Sono fatte salve le disposizioni statutarie delle Sezioni Provinciali,
convalidate con atto notarile, in data antecedente all'entrata in vigore del
presente Statuto.
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TITOLO V
COMITATI DI COORDINAMENTO REGIONALI ED INTERREGIONALI
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Art.44
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I COMITATI DI COORDINAMENTO REGIONALI si articolano in:
a) Consiglio Regionale;
b) Segreteria Regionale;
c) Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Regionale è formato dai candidati proposti dalle Segreterie delle
Sezioni Provinciali, composto di:
- 7 (sette) Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è
uguale o inferiore a 3 (tre);
- 9 (nove) Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è
uguale o inferiore a 5 (cinque);
- 15 (quindici) Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione
è uguale o superiore a 6 (sei).
Ogni Sezione Provinciale non potrà essere rappresentata nel Consiglio Regionale
con pi¨ della metà dei componenti il Consiglio stesso, salvo che nella Regione
vi siano due sole Sezioni Provinciali.
Attribuita ad ogni Sezione Provinciale un Consigliere, per la successiva
attribuzione dei restanti Consiglieri Regionali alle singole Sezioni
Provinciali, si procederà nel seguente modo:
il numero complessivo dei medici, con diritto al voto, iscritti alle Sezioni
Provinciali della Regione sarà diviso rispettivamente per 7-P o per 9-P o per
15-P, Pònumero delle Sezioni Provinciali della Regione, ai sensi del secondo
comma del presente articolo. Il quoziente cosý ottenuto sarà preso quale
divisore dei medici iscritti a ciascuna Sezione Provinciale. Il nuovo quoziente
determina il numero dei Consiglieri Regionali spettanti a ciascuna Sezione
Provinciale oltre a quello attribuito all'inizio. Nel caso che una Sezione
Provinciale risulti assegnataria di un numero di Consiglieri maggiori della
metà, i numeri eccedenti e/o i resti verranno suddivisi proporzionalmente tra le
altre Sezioni Provinciali. Se tutti i posti non sono assegnati, quelli
disponibili saranno assegnati alle Sezioni con i maggiori resti in ordine
decrescente.
Per la Valle D'Aosta, le Province di Bolzano e Trento il Consiglio Regionale si
identifica con il Consiglio Provinciale.
Qualora nell'ambito di una Regione si costituiscano nuove Sezioni Provinciali,
entro trenta giorni dall'approvazione del Consiglio Regionale della richiesta di
adesione alla FIMP, il Segretario Regionale convocherà in seduta straordinaria
il Consiglio stesso per ricalcolare il numero dei Consiglieri spettanti alle
singole Sezioni Provinciali ai sensi dei commi 2, 3, e 4 del presente articolo.
Lo stesso criterio vale per la composizione del Consiglio Regionale ove il
Comitato di Coordinamento Regionale non è ancora costituito. In questo caso
l'iniziativa della sua costituzione può essere presa dal Segretario di una delle
Sezioni Provinciali già costituite.
Nel caso in cui nella Regione non risultino costituite Sezioni Provinciali,
l'iniziativa della costituzione del Comitato di Coordinamento Regionale potrà
essere assunta contestualmente all'approvazione all'approvazione da parte del
Comitato Centrale della richiesta di adesione alla FIMP della prima delle
Sezioni Provinciali.
Requisiti indispensabili per essere nominato Consigliere Regionale sono: essere
Consigliere Provinciale nella provincia di appartenenza ed esercitare la
Pediatria di libera scelta.
all'atto del suo insediamento il Consiglio Regionale elegge al suo interno:
1) La Segreteria Regionale cosý composta: a) 1 (uno) Segretario; b) 1 (uno)
Vice-Segretario Regionale; c) 1T Tesoriere Regionale.
2) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, composto di 3 (tre) membri.
La Segreteria Regionale cura a) l'attuazione della politica sindacale a livello
regionale secondo le linee programmatiche nazionali; b) l'organizzazione delle
Sezioni nelle Province ove non siano costituite; c) i rapporti con la Regione
per quanto riguarda le iniziative di attività in materia sanitaria ed i rapporti
con la Federazione Nazionale degli Ordini del Medici ed Odontodiatri; d) la
designazione dei rappresentanti in seno agli Organi Regionali; e) l'approvazione
del rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa
per l'esercizio successivo.
Gli Organi Regionali restano in Carica 3 (tre) anni anche in deroga a quanto
previsto al comma sesto del presente articolo. La sede è quella dove risiede il
Segretario Regionale. Il Segretario risponde alla firma in sede regionale e
rappresenta il Sindaco a livello Regionale. Il Vice-Segretario Regionale
sostituisce a tutti gli effetti il Segretario Regionale in caso di sua assenza o
impedimento. Il tesoriere Regionale dispone di un fondo regionale cui
contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti
e lo amministra. L'ammontare della quota è determinata dal consiglio Regionale
su proposta del Tesoriere Regionale.
Il Consiglio Regionale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del
Segretario Regionale ed in seduta straordinaria su richiesta al Segretario
Regionale di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri Regionali. Le convocazioni
devono essere effettuate con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, tranne nei
casi di urgenza. Le riunione del Consiglio Regionale possono essere tenute a
rotazione nelle sedi delle Sezioni Provinciali. Esse sono valide con la presenza
di almeno la metà dei membri pi¨ uno; le deliberazioni in seno al Consiglio
Regionale sono valide a maggioranza semplice; ogni componente ha diritto ad un
voto e non sono ammesse deleghe; in caso di parità di voti prevale il voto del
Segretario Regionale.
I Revisori Regionali dei conti hanno il compito di esaminare i documenti
contabili e di verificare la legittimità delle spese sostenute nonchÚ la
consistenza di cassa con diritto ad esaminare qualsiasi documento amministrativo
contabile relativo alla gestione.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente a partecipare alle
riunioni di uno dei componenti della Segreteria Regionale o del Collegio
Regionale provvede, entro trenta giorni, alla sostituzione.
I membri eletti alle Cariche Nazionali o Regionali fanno parte di diritto del
Consiglio Regionale della Regione di appartenenza.
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LA CONSULTA NAZIONALE DEI SEGRETARI REGIONALI
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Art.45 -
La Consulta Nazionale dei Segretari Regionali è costituita dai
Segretari Regionali di ciascuna Regione. Si occupa dello stato di applicazione
degli Accordi Nazionali e a livello regionale, e comunque delle problematiche
regionali e le possibili soluzioni nei confronti del Comitato Centrale. All'atto
della sua costituzione viene convocata e presieduta dal Presidente Nazionale.
Nel caso della prima riunione viene nominato un coordinatore che successivamente
provvede alle convocazioni ed alla presidenza della consulta.
Il coordinatore dura in carica un anno. Il coordinatore partecipa alle riunioni
del Comitato Centrale senza diritto di voto.
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TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
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Art.46 -
Lo scioglimento della Federazione Nazionale può essere deciso
solo dal Congresso Nazionale convocato in seduta straordinaria che provvederà
altresý a decidere la destinazione dei fondi residui.
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Art.47 -
Il Comitato Centrale può conferire titoli o attestati di
benemerenza a quanti, avendo ricoperto cariche sociali, abbiano determinato con
la loro attività una crescita dell'immagine della FIMP, o abbiano apportato,
attraverso idee, iniziative e presenza costante, un miglioramento delle
condizioni professionali dei Pediatri aderenti alla FIMP.
Sono conferibili i seguenti titoli od attestati di benemerenza:
- Presidente Onorario;
- Presidente emerito;
- Socio onorario;
- Socio emerito.
Tutti coloro che abbiano ricevuto titoli o attestati di benemerenza sono
esonerati dal pagamento della quota associativa nazionale.
Possono partecipare, su invito del Presidente, alle sedute degli Organi Centrali
a titolo consultivo.
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Art.48 -
Per tutte le norme non contemplate nel presente Statuto si fa
riferimento alla Costituzione ed alle leggi vigenti.
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TITOLO VII
REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL COMITATO CENTRALE,
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DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
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Per l'attuazione dei voti spettanti alle singole province
valgono i criteri di cui all'Art.35.
Le elezioni avvengono con la presentazione delle liste entro le ore ed il giorno
stabilito dal Congresso.
Le liste devono essere presentate al Presidente del Seggio Elettorale costituito
durante le operazioni congressuali.
Ogni lista può essere presentata dai delegati di una singola Sezione Provinciale
o di un insieme di Sezioni Provinciali che rappresentino globalmente almeno il
20% dei voti esprimibili su base nazionale.
Ogni lista deve avere:
10 - una denominazione per l'identificazione;
20 - i nominativi dei Candidati, che possono essere al massimo:
- 18 Consiglieri
- 6 Revisori dei conti effettivi pi¨ 2 Revisori supplenti
- 8 Probiviri effettivi pi¨ tre supplenti.
Le liste possono essere votate o con la sola denominazione identificante o con
la denominazione pi¨ le preferenze in numero massimo pari a quelle dei seggi da
coprire.
Nel caso sia votata solo la Lista, sono considerate espresse anche le preferenze
per tutti i candidati della Lista stessa. In tal caso sarà computato un uguale
numero di voti alla Lista ed ai singoli candidati.
Nel caso sia votata la Lista e siano espresse delle preferenze, sono computati i
voti alla Lista ed ai soli candidati che hanno ottenute le preferenze, con
esclusione delle preferenze espresse per chi non è candidato e delle preferenze
per candidati di altre liste. Queste ultime preferenze non sono da considerarsi
valide al fine della somma totale dei voti preferenziali dei singoli candidati.
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
Per l'assegnazione dei seggi vale il sistema proporzionale. Nel caso di rinuncia
da parte di uno o pi¨ candidati eletti, i seggi vanno ai candidati non eletti
che abbiano ottenuto, in assoluto, il maggior numero di preferenze nella lista
stessa. A parità di voti prevale il pi¨ anziano di età.
Tutte le cariche elettive hanno la durata di 3 (tre) anni e non sono retribuite.
Non è consentita l'appartenenza a pi¨ di uno dei seguenti Organi Centrali:
Comitato Centrale, Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, Collegio Nazionale
dei Probiviri.
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TITOLO VIII
REGOLAMENTO DEI CONGRESSI ORDINARI FIMP NON ELETTIVI.
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1 - L'inaugurazione del Congresso viene fatta dal Segretario
Provinciale della Provincia sede del Congresso.
2 - Le candidature per la composizione dell'Ufficio di Presidenza del congresso
devono essere presentate al Comitato Centrale riunito prima dell'inizio del
Congresso e sottoposte alla Commissione Verifica Poteri per l'attestato di
regolarità delle quote pagate dalla relativa Sezione Provinciale.
Il Comitato Centrale designa la composizione dell'Ufficio di Presidenza.
COMPITI ED ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
3 - Il Presidente dirige e coordina il dibattito, può essere sostituito
momentaneamente dal Vice-Presidente.
Le decisioni del Presidente in ordine allo svolgimento del dibattito sono
inappellabili. Il Presidente può a tal fine consultarsi con gli altri membri.
I membri dell'Ufficio di Presidenza non partecipano alla discussione, non
possono presentare o sottoscrivere mozioni e non partecipano direttamente alla
votazione.
Il segretario redige il verbale e raccoglie le richieste dei intervento che
trasmette al Presidente.
All'inizio dei lavori congressuali la Presidenza comunica i tempi ed i modi di
attuazione dell'ordine del giorno del Congresso - relazioni del Presidente
Nazionale, Segretario Nazionale e Tesoriere Nazionale, temi, tavole rotonde,
conferenze, e quant'altro previsto nel programma di convocazione del Congresso.
4 - Discussione relativa alle relazioni. Chi intende parlare deve iscriversi
presso il Segretario alla fine della presentazione delle relazioni stesse.
-Ai delegati spetta la precedenza-.
5 - Il tempo di ciascun intervento è stabilito dal Presidente all'inizio della
discussione.
6 - Presentazione delle mozioni: Il tempo utile per la loro presentazione è
definito dalla Presidenza e deve essere entro il penultimo giorno del Congresso.
7 - Ammissibilità delle mozioni.
La Commissione raccolta e coordinamento delle mozioni valuterà l'ammissibilità
delle mozioni presentate che devono essere dattiloscritte o comunque scritte in
maniera leggibile e firmate esclusivamente dal Segretario Provinciale o dai
Delegati Provinciali o dai Componenti degli Organi Statutari.
Nel caso di mozioni similari o integrabili, la Commissione può invitare i primi
firmatari di ogni mozione a unificarle o accordarle in un unico testo.
Le mozioni possono essere ritirate in ogni momento fino a quando non siano poste
in votazione.
Il Presidente del Congresso decide l'ordine di presentazione delle mozioni.
8 - Lettura, illustrazione e discussione delle mozioni con un tempo stabilito
dal Presidente del Congresso.
9 - Votazione delle singole mozioni a maggioranza dei voti rappresentati in
Congresso.
10 - Presentazione e votazione per l'approvazione del documento finale del
Congresso, a maggioranza degli aventi diritto presenti.
11 - Chiusura del Congresso.
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TITOLO IX
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I pediatri iscritti alla FIMP non possono essere
contemporaneamente iscritti anche ad altri sindacati che rappresentino
l'attività del pediatra di famiglia, che siano accreditati al tavolo delle
trattative per il rinnovo degli ACM o che siano firmatari della stessa
convenzione.
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Firmato
Pier Luigi Tucci
Giuseppe Mele
Guglielmo Labonia Notaio L.S.
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