Statuto Nazionale


 


ALLEGATO "A" AL N.2904 DI RACC.
STATUTO


TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPI


Art.1
Il giorno 21 febbraio 1971 si è costituita in Torino la Federazione Italiana Medici Pediatri, con sigla FIMP, che si è data il relativo Statuto. Il Comitato Centrale, al fine di apportare alcune modifiche allo Statuto di cui sopra, ha nominato una Commissione per lo studio del nuovo articolato. Il Congresso straordinario, convocato in Roma il 3 giugno 1990, ha approvato le modifiche inserite nel presente testo.
Il Congresso Straordinario convocato in Lecce il 29 ottobre 1995 ha approvato ulteriori modifiche ed integrazioni. Il Congresso Straordinario di Napoli tenuto il 31.10.1997 ha approvato ulteriori modifiche ed integrazioni.
L'Associazione ha sede legale in Roma (RM) Via Carlo Bartolomeo Piazza n.30. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.
L'Associazione ha durata fino al 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea anche prima della scadenza.

Art.2
La Federazione Italiana Medici Pediatri - FIMP è l'organizzazione sindacale nazionale e l'associazione professionale dei medici specialisti convenzionati in base alla legge 833 e susseguenti in pediatria od in possesso di titoli equipollenti.
La FIMP ha carattere di sindacato libero, autonomo, apartitico e si propone, su di un piano nazionale ed internazionale:
a) la tutela professionale, morale, giuridica, economica, previdenziale ed assistenziale dei suoi aderenti;
b) la stipula di Accordi Collettivi Nazionali, Regionali ed Aziendali con il Servizio Sanitario (S.S.N.) o comunque accordi pubblici o privati rivolti alla tutela della salute del bambino e dell'adolescente e la cura della loro applicazione;
c) il confronto con tutte le parti politiche e sociali al fine di migliorare l'organizzazione sanitaria in Italia per quanto attiene alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva;
d) la promozione, l'appoggio e l'organizzazione di attività di aggiornamento e/o formazione e di tutte le iniziative scientifiche e culturali tendenti ad una sempre maggiore qualificazione dei medici specialisti in pediatria;
e) la promozione, l'appoggio, l'organizzazione e la esecuzione di attività di ricerca e di sperimentazione;
f) la valorizzazione del ruolo e della professionalità del pediatra extra ospedaliero all'interno dell'area funzionale pediatrica, collaborando a tal fine con organizzazioni professionali, sociali, scientifiche e sanitarie nazionali ed internazionali e con l'Università;
g) incentivare ogni attività nel campo medico, culturale e sociale diretta a favorire l'educazione morale e civile delle coscienze per la tutela dei diritti dell'uomo e del cittadino, anche attraverso la promozione di incontri, dibattiti e convegni, organizzando mostre riunioni e favorendo la creazione di gruppi di volontariato.
L'Associazione può esprimersi anche attraverso l'attività editoriale in genere ed utilizzare qualsiasi tipo di supporto, cartaceo-magnetico-ottico-telematico avvalendosi di tutte le innovazioni e servizi attinenti anche al settore informatico, anche attraverso la creazione di un sito Web, per la realizzazione delle finalità proprie dell'Associazione.
Per l'attivitò editoriale l'Associazione potrà avvalersi dell'opera anche retribuita di società e professionisti esterni.
Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obbiettivi indicati nei principi costitutivi del presente Statuto, per esempio per l'attività editoriale e per quella informativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola di formazione professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, la FIMP potrà avvalersi dell'opera anche retribuita di società e professionisti esterni.
La FIMP può essere "Provider di formazione professionale", costruendo percorsi diagnostici formativi o progetti in genere dedicati all'area dell'infanzia o, comunque, non in contrasto con i fini dell'Associazione. Tale attività può essere svolta in proprio e/o per conto terzi sia in via residenziale sia a distanza, anche attraverso piattaforme digitali dedicate, proprie e/o di terzi.
La FIMP può acquisire entrate derivanti da partecipazione, in via originaria o successiva, in società il cui oggetto sociale sia comunque strumentale alla realizzazione degli obbiettivi dell'Associazione.
L'iscrizione al sindacato è individuale e aperta a tutti i medici Pediatri convenzionati con il S.S.N. (agli specialisti in Pediatria ed agli specializzandi in pediatria e/o in possesso di titoli equipollenti o equiparati.
Alla FIMP possono aderire anche altre Associazioni e Organizzazioni Sindacali che aderiscono con i propri iscritti.
La richiesta di adesione di tali Associazioni e/o organizzazioni sindacali deve essere formulata per iscritto.
Sulla richiesta di adesione decide, entro tre mesi il Comitato Centrale, al quale la richiesta di adesione dovrà essere rivolta, che porterà la sua decisione motivata alla prima riunione del Congresso Nazionale per la ratifica. Trascorsi inutilmente tre mesi dalla data della richiesta di adesione, la stessa si intende respinta salva diversa decisione del Congresso Nazionale, al quale comunque deve essere sottoposta nella prima riunione.
Il Comitato Centrale, per particolari esigenze di carattere sindacale eccezionali potrà richiedere contributi straordinari.
Ciascuna Organizzazione dovrà documentare, al momento del tesseramento, la consistenza degli iscritti o degli associati e la loro articolazione territoriale.
Le Organizzazioni aderenti alla FIMP hanno autonomia organizzativa ed amministrativa purchè non in contrasto con le norme del presente Statuto e con le linee di politica sindacale e sociale dell'Associazione e sono soggette agli obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.
Tutte le singole Associazioni che alla data di approvazione del presente statuto già aderiscono formalmente e/o anche di fatto alla FIMP si considerano già aderenti alla stessa senza alcun bisogno di altra accettazione formale da parte della FIMP.
Possono mantenere l'iscrizione al Sindacato gli iscritti che per pensionamento cessano l'attività di medico di Pediatria di libera scelta. Per tali medici la quota di iscrizione è ridotta e forfettaria ed è stabilita dal Comitato Centrale su proposta del Tesoriere ogni tre anni.

Art.3
La FIMP rappresenta gli iscritti e la categoria nel suo complesso presso la FNOOMCEO, le altre associazioni di categoria a carattere nazionale ed internazionale, gli organi del S.S.N., le Autorità Centrali e tutte le altre Istituzioni, tra le quali l'OMS e l'UNICEF, ed in ogni caso in cui tale rappresentanza sia necessaria o richiesta.
Art.3 Bis - L'Associazione non ha fini di lucro e rispetta i seguenti dettami:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa disposizione di legge;
- l'obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per le attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.
Art.3 Ter - L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri aderenti. Per Tali attività il Comitato Centrale, su proposta del Tesoriere, che valuterà le disponibilità economiche dell'Associazione, stabilirà il rimborso delle spese e delle eventuali indennità spettanti, avvalendosi del cosiddetto criterio di graduazione. Potrà, ove necessario, avvalersi anche dell'opera e/o della collaborazione, anche retribuita, di terzi soggetti o specifici professionisti esterni all'Associazione anche in forma societaria.
Quanto sopra, in considerazione dell'autonomia loro riservata, vale anche per le sezioni provinciali e regionali.
Art.3 Quater - Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili, mobili registrati, immobili che l'associazione dovesse acquistare;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
I beni appartenenti all'Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali ordinarie e straordinarie; la quota d'iscrizione viene stabilita dal Comitato Centrale su proposta del Tesoriere;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- dai proventi derivanti da attività connesse eventualmente poste in essere;
- da contributi esterni a qualunque titolo, tanto liberali che su progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.
L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro, donazioni ed accettare eredità con beneficio d'inventario; i lasciti testamentari sono accettati in armonia con le finalità statutarie dell'ente. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Art.3 Quinquies - L'esercizio sociale decorre dall'1 luglio al 30 giugno di ogni anno. Il Tesoriere predispone entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica, deve essere altresý sottoposto alla valutazione ed approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 novembre di ogni anno.
Al Termine dell'esercizio il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione del Congresso Nazionale entro il 30 novembre successivo a quello cui il bilancio si riferisce.
Art.3 Sexies - L'Associazione ha facoltà di ottenere finanziamenti a titolo infruttifero dagli Associati e da terzi.
L'Associazione può acquisire partecipazioni di controllo e non in società di capitali ed altri valori mobiliari, effettuare immobilizzazioni finanziarie anche attraverso investimenti in titoli ed obbligazioni.


 

TITOLO II
GLI ORGANI CENTRALI DELLA FEDERAZIONE


Art.4 
Sono Organi Centrali della Federazione:
1) il Presidente Nazionale;
2) il Congresso Nazionale;
3) il Consiglio Nazionale;
4) il Comitato Centrale;
5) la Segreteria Nazionale;
6) il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
7) il Collegio Nazionale dei probiviri.
IL PRESIDENTE NAZIONALE

Art.5
E' il legale rappresentante della FIMP . E' il garante dello Statuto, convoca il Congresso Nazionale, Consiglio Nazionale, il Comitato Centrale, la Segreteria Nazionale. Firma, assieme al Segretario Nazionale, i contratti e gli accordi Nazionali stipulati per conto della FIMP, dopo l'approvazione del Comitato Centrale e la ratifica del Consiglio Nazionale. Dispone della firma sociale per tutti gli altri atti. Coordina, assistito dal Segretario Nazionale la stipula degli accordi Collettivi Nazionali che è di competenza della delegazione alle trattative di cui al successivo art.34. In caso di assenza o temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte dai Vice-Presidenti eletti ai sensi dell'art.20 dello Statuto, in prima istanza da quello pi¨ anziano di età ed in seconda istanza dall'altro. In caso di dimissioni od impedimento permanente viene eletto un nuovo Presidente, in un Comitato Centrale da indire entro 30 (trenta) giorni.
IL CONGRESSO NAZIONALE

Art.6
E' costituito dai delegati rappresentanti le Sezioni Provinciali, in numero proporzionale ai loro iscritti, fino ad un massimo di 10. In ogni caso ogni sezione Provinciale ha diritto ad almeno un delegato.
Fanno parte di diritto del Congresso i componenti gli organi centrali elettivi e i Segretari Regionali con diritto a 1 voto ciascuno. Possono assistere ai lavori congressuali, senza diritto di voto, tutti gli iscritti.

Art.7
In sede di Congresso Nazionale non sono ammesse deleghe.
Il Congresso attiva:
a) LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI costituita ai sensi dell'art.35;
b) L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONGRESSO composto di cinque membri con le seguenti funzioni:
- Presidente del Congresso;
- Segretario del Congresso;
- Commissione raccolta e coordinamento delle mozioni, espletata da tre membri, il pi¨ anziano dei quali ha funzione di Vice-Presidente.
Ciascuno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza può svolgere una sola funzione.
I componenti degli organi elettivi centrali non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza.
I delegati presentano le candidature per l'Ufficio di Presidenza al Comitato Centrale riunito prima dell'apertura del Congresso. Gli incarichi sono immediatamente conferiti a maggioranza semplice, dopo che la commissione Verifica Poteri ha constatato la regolarità delle quote pagate da parte delle Sezioni Provinciali a cui appartengono i delegati candidati.

Art.8
Il Congresso Nazionale è ordinario o straordinario. In via ordinaria si riunisce, di regola, una volta all'anno su convocazione del PResidente, effettuata almeno sessanta giorni prima.
In via straordinaria si riunisce su deliberazione del Comitato Centrale della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle Sezioni Provinciali in regola con il pagamento delle quote associative. La riunione deve avvenire entro sessanta giorni dalle delibere o dalle richieste.

Art.9
Sono compiti del Congresso Nazionale, riunito in seduta ordinaria:
a) discutere ed approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
b) eleggere ogni tre anni il Comitato Centrale della Federazione, il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti ed il Collegio Nazionale dei Probiviri;
c) impartire le direttive generali per il raggiungimento degli scopi istituzionali della Federazione, esprimendo pareri e formulando voti sui problemi posti all'ordine del giorno;
d) votare le mozioni presentate e discusse su argomenti all'ordine del giorno rinviando la votazione sulle altre al Congresso successivo.

Art.10
Le deliberazioni del Congresso in seduta ordinaria vengono prese con la maggioranza dei voti rappresentati al Congresso secondo le modalità previste dal titolo VIII.
Per quanto si riferisce al punto b) del comma precedente vale il Regolamento elettorale di cui al titolo VII.

Art.11 
Sono compiti del Congresso Nazionale riunito in seduta straordinaria:
a) discutere ed approvare i temi posti all'ordine del giorno;
b) modificare o ratificare le delibere già approvate dal Comitato Centrale o dal Consiglio Nazionale;
c) deliberare lo scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi residui.

Art.12
Le deliberazione del Congresso in seduta straordinaria, di cui alla lettera a) del precedente articolo 11, sono prese a maggioranza dei voti rappresentati in Congresso dalle Sezioni Provinciali, in regola con i pagamenti delle quote associative.
Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 11, sono adottate con la maggioranza dei 3/4 dei voti esprimibili in Congresso dalle Sezioni Provinciali, in regola con il pagamento delle quote associative, a condizione che rappresentino i 3/4 degli iscritti base nazionale. A tale votazione non partecipano i componenti gli organi centrali elettivi ed i Segretari Regionali.

Art.13
Il Consiglio Nazionale è composto:
- dai membri degli organi centrali elettivi;
- dai Segretari delle Sezioni Provinciali in regola con il pagamento delle quote associative, ovvero da un loro rappresentante, se membro del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Nazionale si riunisce, di regola, una volta all'anno in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente Nazionale effettuata almeno trenta giorni prima;
- dai Segretari Regionale.
Può riunirsi in seduta straordinaria su delibera del Comitato Centrale e della Segreteria Nazionale ovvero su richiesta di 1/3 delle sezioni provinciali, in regola con il pagamento delle quote associative. La riunione deve svolgersi entro trenta giorni dalla delibera o richiesta.

Art.14
In sede di Consiglio Nazionale sono ammesse deleghe solo all'interno del Consiglio Provinciale.
Il Consiglio attiva la COMMISSIONE VERIFICA POTERI costituita a norma del successivo art.35.
Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale, coadiuvato dagli altri membri della Segreteria Nazionale.
Ogni componente il Consiglio Nazionale, di cui all'art.13, punti a) e c) ha diritto ad un voto.

Art.15
Sono compiti del Consiglio Nazionale:
a) esaminare ed approfondire tutti gli aspetti, comunque collegati all'assistenza pediatrica ed i contenuti delle piattaforme rivendicative nazionali, suggerendo al Comitato Centrale le proposte da presentare al Congresso Nazionale;
b) valutare e confrontare lo stato di applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali dei quali la Federazione è firmataria;
c) Valutare il funzionamento delle Sezioni Provinciali, dei Comitati di Coordinamento Regionali indicando o delegando al Comitato Centrale le misure e le iniziative pi¨ idonee per affrontare situazioni particolari;
d) discutere ed approvare le proposte di modifica di statuto da sottoporre alla deliberazione da parte del Congresso Nazionale straordinario;
e) ratificare, anche su convocazione urgente, gli Accordi Collettivi Nazionali siglati dal Presidente e dal Segretario Nazionale;
f) assumere per motivi di urgenza decisioni sulla linea politica della Federazione, decisioni che dovranno comunque essere ratificate dal Congresso Nazionale, convocato in via ordinaria o straordinaria.
Tutte le decisioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti a condizione che le Sezioni Provinciali presenti rappresentino almeno la metà pi¨ uno degli iscritti su base nazionale. In caso contrario il Consiglio Nazionale si aggiorna in seconda convocazione fatta attraverso lettera raccomandata a.r. e potrà prendere decisioni con la presenza di almeno 1/3 delle Sezioni Provinciali rappresentanti almeno la metà degli iscritti su base nazionale.
IL COMITATO CENTRALE

Art.16
E' composto da quindici membri eletti dal Congresso Nazionale Ordinario, ogni tre anni, a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale di cui al successivo titolo VII.
Requisito indispensabile per la nomina a membro del Comitato Centrale è lo svolgimento della professione in qualità di Pediatra di libera scelta.
Il Comitato Centrale prende tutte le deliberazioni intese a mettere in attuazione tutte le direttive del Congresso Nazionale o del Consiglio Nazionale e si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la Segreteria Nazionale lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno sei suoi membri.
Il Comitato Centrale è titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei componenti gli organi elettivi centrali. Le convocazioni devono essere effettuate almeno 15 (quindici) giorni prima, salvo motivi d'urgenza.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso, di uno o pi¨ membri del Comitato Centrale, fino ad un massimo di sei, gli stessi vengono sostituiti nel corso della prima riunione del Comitato Centrale che si svolgerà subito dopo la data delle dimissioni, decadenza o decesso, con i primi non eletti nel corso del precedente Congresso Elettivo. A parità di voti, per l'elezione o la surroga dei Membri nel Comitato Centrale prevale il pi¨ anziano di età.

Art.17
Le riunioni del Comitato Centrale sono valide con la partecipazione di almeno undici componenti. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Art.18
Il Comitato Centrale, anche al di fuori del suo seno, nomina a maggioranza semplice e su proposta di un suo membro, un Responsabile Nazionale per la Stampa e l'informazione; un Responsabile Nazionale per la Formazione permanente e l'aggiornamento; un Responsabile Nazionale per la V.R.Q.; un Responsabile Nazionale per i rapporti con la FNOOMCeO; un Responsabile per i problemi previdenziali; un Responsabile per i rapporti con le Associazioni Culturali e Scientifiche Nazionali ed Estere; un Responsabile del Centro Studi del Sindacato; un Responsabile dell'organo di stampa Sindacale. Tutti questi responsabili partecipano, ma senza diritto di voto, ai Congressi Nazionali e al Consiglio Nazionale.
 

Art.19

Ai lavori del Comitato Centrale partecipano, senza diritto di voto il Coordinatore della Consulta dei Segretari Regionali; i componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri, inoltre, qualora non facciano parte degli Organo Centrali elettivi, possono partecipare, su invito del Presidente e per argomenti specifici, i Responsabili Nazionali per la Stampa, per la Formazione permanente, per la V.R.Q., per i rapporti con la FNOOMCeO, per i problemi previdenziali, per i rapporti con le Associazioni Culturali e Scientifiche Nazionali ed Estere; un Responsabile del Centro studi del Sindacato; un Responsabile dell'organo di stampa Sindacale.
 

Art.20
La Segreteria Nazionale è eletta, per alzata di mano od a scrutinio segreto, se richiesto, dal Comitato Centrale entro dieci giorni dalla sua elezione.
La Segreteria Nazionale è cosý composta:
a) Presidente Nazionale;
b) due Vice-Presidenti;
c) Segretario Nazionale;
d) Vice Segretario Nazionale;
e) Tesoriere Nazionale;
f) Vice-Tesoriere Nazionale.

Art.21

La Segreteria Nazionale ha la responsabilità esecutiva delle deliberazioni del Comitato Centrale.
Essa si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che questi ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre suoi membri.
Le convocazioni devono essere effettuate almeno sette giorni prima, salvo motivi d'urgenza. E' presieduta dal Presidente Nazionale.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri. Non sono ammesse deleghe. Nelle sedute della Segreteria Nazionale possono essere convocati, per consultazione ed in base alle specifiche competenze, uno o pi¨ Responsabili di cui ai precedenti art.18 e 19.

Art.22

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi ed un supplente, il quale subentra nella funzione degli effettivi in caso di loro impedimento o assenza, eletti dal Congresso Nazionale a norma del Regolamento Elettorale di cui al titolo VII.
Entro otto giorni dalle elezioni, il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti nomine nel suo seno un Presidente.
Al Collegio è demandato l'esame dei documenti contabili e la verifica di legittimità delle spese. Il Collegio esprime, con apposite relazioni, giudizi di legittimità sui rendiconti consuntivi e preventivi, predisposti dal Tesoriere Nazionale.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o pi¨ membri del Collegio dei Revisori dei Conti, fino ad un massimo di due, gli stessi vengono sostituiti nel corso della prima riunione del Comitato Centrale che si svolgerà subito dopo la data delle dimissioni, decadenza o decesso, con parità di voti, per l'elezione o la surroga dei Membri del Collegio, prevale il pi¨ anziano di età.
 

Art.23

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
Esso è composto di cinque membri effettivi e da due supplenti, i quali subentrano nelle funzioni degli effettivi in caso di loro impedimento o assenza, eletti dal Congresso Nazionale, a norma del Regolamento Elettorale di cui al titolo VII.
La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico sindacale a livello nazionale. Requisito indispensabile è l'aver superato i quarant'anni di età.
Entro otto giorni dall'elezione, il Collegio nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide, su tutte le questioni disciplinari che gli vengono rimesse dal Comitato Centrale, in unica istanza, se riguardano gli organi centrali della Federazione, in seconda ed ultima istanza, su ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dal Collegio Provinciale dei Probiviri.
Il Collegio decide con l'intervento del Presidente e di quattro membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal componente pi¨ anziano d'età.
 

Art.24

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, ricevuti gli atti relativi ai procedimenti di sua competenza, dà corso, senza indugio, alle necessarie istruttorie per l'accertamento dei fatti ed eleva le contestazioni del caso.
Quindi, sentito l'inquisito, adotta le decisioni che ritiene opportune, nel corso di una riunione alla quale possono assistere, con l'obbligo del silenzio, gli iscritti alla Federazione.
Il Collegio può erogare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento scritto;
b) richiamo con diffida;
c) censura;
d) sospensione;
e) espulsione.
Fra gli atti di indisciplina è inclusa l'assenza ingiustificata, per pi¨ di tre sedute, anche non consecutive, dei membri degli Organi Centrali o Periferici della Federazione.
Ciò comporta l'automatica decadenza dall'incarico e la conseguente nomina del primo non eletto.
Le decisioni del Collegio, da assumersi entro il termine di due mesi dal ricevimento degli atti, sono motivate e notificate dall'inquisito. Esse sono definitive.
 

Art.25

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o pi¨ membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, si applica la disciplina prevista per i componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
 

 

TITOLO III
GLI UFFICI CENTRALI
 

 

Art.26

Il Segretario Nazionale è il responsabile dei problemi organizzativi e amministrativi e si avvale della collaborazione del Vice-Segretario Nazionale.
Dispone della firma, assieme a quella del Presidente, per la sottoscrizione dei Contratti ed Accordi Nazionali.
Assiste il Presidente nel coordinamento della Delegazione per le trattative. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario Nazionale le sue funzioni sono assunte dal Vice-Segretario Nazionale. E' il Presidente della Commissione Verifica Poteri di cui all'art.35.
 

Art.27

Il Tesoriere Nazionale amministra i fondi nazionali della FIMP ed è responsabile della cassa nazionale. Provvede alla riscossione ed alla registrazione delle quote sociali e di tutte le entrate dovute. E' responsabile dei pagamenti e della loro legittimità. Propone al Comitato Centrale, per le necessarie delibere, l'entità delle quote associative annuali, dei rimborsi spese e degli eventuali gettoni di presenza. E' responsabile dei problemi economici previdenziali della categoria. Predispone il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo.
In caso di assenza o impedimento del Tesoriere Nazionale, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Tesoriere Nazionale.
 

Art.28

Il Responsabile Nazionale per la stampa e l'informazione cura i rapporti con la stampa e le fonti di informazioni.
 

Art.29

Il Responsabile per la Formazione permanente e l'aggiornamento cura l'attuazione dei programmi di Formazione permanente e di aggiornamento approvati dal Comitato Centrale. A tal fine coordina, a livello nazionale, attraverso le Segreterie Regionali, la Formazione permanente e l'Aggiornamento.
 

Art.30

Il Responsabile Nazionale per i rapporti con la FNOOMCeO cura i rapporti tra la FIMP e la FNOOMCeO.
 

Art.31

Il Responsabile per i problemi previdenziali cura i rapporti con gli enti previdenziali di categoria.
 

Art.32

Il Responsabile Nazionale per i rapporti con le Associazioni Culturali Scientifiche Nazionali ed Estere cura i rapporti tra la FIMP e le Associazioni Culturali-Scientifiche Nazionali ed Estere.
 

Art.33

Il Responsabile del Centro Studi del Sindacato cura l'organizzazione e l'attuazione di progetti di ricerca su temi sindacali e culturali.
Art.33 Bis - Il REsponsabile dell'Organo di Stampa sindacale svolge la funzione di direttore ed è responsabile delle pubblicazioni edite dal Sindacato.
 

Art.34

La Delegazione alle trattative è composta da tutti i membri della Segreteria Nazionale. Di volta in volta possono essere nominati dalla Segreteria.
 

Art.35

Entro la data del 31 maggio di ogni anno si riunisce la COMMISSIONE VERIFICA POTERI, che determina il numero dei pediatri di famiglia iscritti ad ogni singola sezione provinciale, tenuto conto della media dei suoi iscritti nell'ultimo triennio, per i quali siano state regolarmente versate, entro i limiti stabiliti dallo Statuto, le quote sociali a livello nazionale. Determina il numero dei voti spettanti ad ogni singola Sezione Provinciale secondo i seguenti criteri:
a) un voto per ogni Sezione Provinciale;
b) un voto ogni dieci pediatri iscritti frazione superiore a cinque.
La commissione è composta da cinque membri. Di essa fanno parte di diritti il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale. gli altri tre membri vengono designati dal Comitato Centrale entro un mese dalla sua nomina. Il Presidente è il Segretario Nazionale o, in sua assenza, il Vice Segretario d è responsabile della sua convocazione.
I conteggi elaborati dalla Commissione sono validi per la durata di un anno; i conteggi elaborati devono essere pubblici ed inviati ai Segretari Provinciali entro il 30 giugno di ogni anno.
Art.35 Bis - Tutti gli iscritti o tutti coloro che sono stati iscritti all'Associazione accettano, con la semplice iscrizione all'Associazione medesima, il trattamento dei propri dati personali da parte dell'Associazione nel rispetto della Legge n.675/96. In particolare gli associati consentono espressamente all'Associazione e per essa al suo legale rappresentante l'utilizzo, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali anche mediante cessione degli stessi a terzi ivi comprese società esterne all'Associazione medesima. Il consenso del trattamento dei dati personali viene espresso dall'associato con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione e con la conseguente accettazione dello Statuto. L'Associato può accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare direttamente i diritti di cui all'Art. 13, Legge n.675/96. Responsabile del trattamento dei dati personali è l'associazione stessa, che ha sede a Roma - Via Carlo Bartolomeo, Piazza n.30. L'associato può sempre recedere dal consenso prestato inviando lettera A.R. all'Associazione. Le Organizzazioni Sindacali o le Associazioni aderenti alla FIMP, nonchÚ le Sezioni Provinciali e Regionali della FIMP devono inviare copia sottoscritta dal singolo associato con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali del singolo associato medesimo o, comunque, atto dal quale risulti che le stesse sono in possesso della predetta autorizzazione.
Art.35 Ter - Tutti membri dei cosý detti organi centrali possono ricoprire, senza che ciò possa comportare a priori incompatibilità e/o conflitto d'interessi, cariche sociali, anche a titolo oneroso, in Società di capitali nelle quali la FIMP abbia acquisito partecipazioni anche di controllo.

 

 


TITOLO IV: GLI ORGANI PERIFERICI

 


Art.36

LE SEZIONI PROVINCIALI sono organi periferici della FIMP attraverso le quali si attua la politica della Federazione sul Piano Provinciale hanno i seguenti compiti:
a) assicurare unicità di indirizzo sindacale per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Centrali e garantire la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici previdenziali ed assistenziali degli aderenti a livello provinciale;
b) esercitare il confronto con le parti politiche e sociali locali allo scopo di migliorare l'organizzazione sanitaria nell'ambito provinciale per quanto attiene alla tutela della salute dell'infanzia e dell'età evolutiva;
c) promuovere ed appoggiare tutte le iniziative scientifiche e culturali tendenti ad una maggiore qualificazione dei medici Specialisti in Pediatria;
d) rappresentare i medici aderenti nei confronti delle autorità locali governative, degli enti territoriali, economici, previdenziali ed assistenziali;
e) hanno la facoltà di intraprendere azioni sindacali locali, compatibili con le direttive nazionali, comunicandone i termini e le modalità alla presidenza.
 

Art.37

Le sezioni Provinciali godono di autonomia amministrativa ed organizzativa. Entro il 30 aprile di ogni anno le Sezioni Provinciali sono tenute ad inviare l'elenco nominativo, corredato dall'indirizzo, di tutti i Pediatri convenzionati con il S.S.N. suddiviso per ASL, ed a versare per intero alla tesoreria nazionale, la quota associativa nazionale dei Pediatri di libera scelta iscritti alla Sezione Provinciale, unici aventi diritto al voto con allegato il loro elenco nominativo evidenziato e convalidato dalle ASL o dalla Regione.
Solo nel caso in cui la ASL o la Regione non siano in grado di fornire gli elenchi è ammessa la presentazione della lista degli iscritti in autocertificazione da parte della Sezione Provinciale accompagnato da atto ufficiale della ASL o della Regione che dimostri l'impossibilità di fornire gli elenchi.
Nel caso non vengano presentate le liste convalidate o i pagamenti vengano effettuati dopo il 30 aprile, non potranno essere computati dalla Commissione Verifica Poteri ai fini elettorali per l'anno in corso.
Il pagamento delle quote associative nazionali,relative a ciascun anno, sono comunque dovute, anche se non computabili ai fini della media triennale e del voto nelle assisti nazionali, pena il non diritto di voto.
Per le nuove Sezioni Provinciali la quota associativa annuale sarà proporzionalmente ridotta in dodicesimi a far tempo dalla ratifica della Costituzione da parte del Comitato Centrale.
Le quote associative ridotte di cui al comma precedente, ai fini elettorali, sono computate dalla Commissione Verifica Poteri come quote annuali intere.
 

Art.38

Il congresso Provinciale è il massimo organo deliberante della Sezione Provinciale ed è composto dagli aderenti o dai loro delegati.- E' consentita una sola delega a persona, ad altro iscritto alla Sezione-.
Il Congresso indica le direttive da seguire da parte degli organi deliberanti ed esecutivi della Sezione, in esecuzione delle direttive di politica sindacale impartite dagli Organi Centrali della Federazione.
Il Congresso Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e almeno due mesi prima dell'inizio del Congresso Nazionale Elettivo della FIMP, su convocazione della Segreteria Provinciale.
In Congresso Provinciale si riunisce in via straordinaria su richiesta si almeno due terzi dei componenti la Segreteria Provinciale. La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere le motivazioni della stessa e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
 

Art.39

Le decisioni del Congresso Provinciale sono adottate a maggioranza e sono valide con la partecipazione della metà pi¨ uno degli aderenti o dei delegati.
Il Congresso Provinciale elegge ogni tre anni:
a) La Segreteria Provinciale;
b) Il Collegio dei Sindaci;
c) Il Collegio Provinciale dei Probiviri.
 

Art.40

La Segreteria Provinciale è composta da almeno cinque membri tra cui un Segretario Provinciale, un Vice Segretario ed un Tesoriere.
La Segreteria Provinciale è l'organo esecutivo della Sezione Provinciale ed ha il compito di attuare le deliberazioni del Congresso Provinciale.
Essa rappresenta la FIMP sul piano provinciale nei confronti dei terzi.
La Segreteria si riunisce subito dopo il Congresso e di norma ogni sei mesi ed è convocata per iniziativa del Segretario Provinciale o su richiesta di almeno tre suoi membri, con un preavviso di almeno sette giorni.
 

Art. 41

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, tra i quali è eletto il Presidente e due supplenti.
Esso esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle spese relative alla gestione della sezione provinciale e ne riferisce alla Segreteria Provinciale.
 

Art.42

Il collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, di età superiore ai 40 (quaranta) anni di cui tre effettivi, tra i quali è eletto il Presidente e due supplenti.
Al Collegio dei Probiviri vanno deferite tutte le questioni relative agli aderenti alla Sezione Provinciale.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da assumersi entro due mesi dal procedimento, devono essere notificate per iscritto e motivate.
Il Collegio può erogare le sanzioni disciplinari previste all'Art.24.
Contro le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri, si può ricorrere, entro trenta giorni dalla loro notifica, al collegio Nazionale dei Probiviri.
 

Art.43

Nelle Sezioni Provinciali con un numero pari o minore a quindici aderenti, tutte le funzioni sono espletate dalla Segreteria Provinciale, con esclusione di quelle disciplinari che sono demandate a Collegio Nazionale dei Probiviri.
Sono fatte salve le disposizioni statutarie delle Sezioni Provinciali, convalidate con atto notarile, in data antecedente all'entrata in vigore del presente Statuto.
 

 

TITOLO V
COMITATI DI COORDINAMENTO REGIONALI ED INTERREGIONALI
 

 

Art.44

I COMITATI DI COORDINAMENTO REGIONALI si articolano in:
a) Consiglio Regionale;
b) Segreteria Regionale;
c) Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Regionale è formato dai candidati proposti dalle Segreterie delle Sezioni Provinciali, composto di:
- 7 (sette) Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è uguale o inferiore a 3 (tre);
- 9 (nove) Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è uguale o inferiore a 5 (cinque);
- 15 (quindici) Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è uguale o superiore a 6 (sei).
Ogni Sezione Provinciale non potrà essere rappresentata nel Consiglio Regionale con pi¨ della metà dei componenti il Consiglio stesso, salvo che nella Regione vi siano due sole Sezioni Provinciali.
Attribuita ad ogni Sezione Provinciale un Consigliere, per la successiva attribuzione dei restanti Consiglieri Regionali alle singole Sezioni Provinciali, si procederà nel seguente modo:
il numero complessivo dei medici, con diritto al voto, iscritti alle Sezioni Provinciali della Regione sarà diviso rispettivamente per 7-P o per 9-P o per 15-P, Pònumero delle Sezioni Provinciali della Regione, ai sensi del secondo comma del presente articolo. Il quoziente cosý ottenuto sarà preso quale divisore dei medici iscritti a ciascuna Sezione Provinciale. Il nuovo quoziente determina il numero dei Consiglieri Regionali spettanti a ciascuna Sezione Provinciale oltre a quello attribuito all'inizio. Nel caso che una Sezione Provinciale risulti assegnataria di un numero di Consiglieri maggiori della metà, i numeri eccedenti e/o i resti verranno suddivisi proporzionalmente tra le altre Sezioni Provinciali. Se tutti i posti non sono assegnati, quelli disponibili saranno assegnati alle Sezioni con i maggiori resti in ordine decrescente.
Per la Valle D'Aosta, le Province di Bolzano e Trento il Consiglio Regionale si identifica con il Consiglio Provinciale.
Qualora nell'ambito di una Regione si costituiscano nuove Sezioni Provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione del Consiglio Regionale della richiesta di adesione alla FIMP, il Segretario Regionale convocherà in seduta straordinaria il Consiglio stesso per ricalcolare il numero dei Consiglieri spettanti alle singole Sezioni Provinciali ai sensi dei commi 2, 3, e 4 del presente articolo.
Lo stesso criterio vale per la composizione del Consiglio Regionale ove il Comitato di Coordinamento Regionale non è ancora costituito. In questo caso l'iniziativa della sua costituzione può essere presa dal Segretario di una delle Sezioni Provinciali già costituite.
Nel caso in cui nella Regione non risultino costituite Sezioni Provinciali, l'iniziativa della costituzione del Comitato di Coordinamento Regionale potrà essere assunta contestualmente all'approvazione all'approvazione da parte del Comitato Centrale della richiesta di adesione alla FIMP della prima delle Sezioni Provinciali.
Requisiti indispensabili per essere nominato Consigliere Regionale sono: essere Consigliere Provinciale nella provincia di appartenenza ed esercitare la Pediatria di libera scelta.
all'atto del suo insediamento il Consiglio Regionale elegge al suo interno:
1) La Segreteria Regionale cosý composta: a) 1 (uno) Segretario; b) 1 (uno) Vice-Segretario Regionale; c) 1T Tesoriere Regionale.
2) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, composto di 3 (tre) membri.
La Segreteria Regionale cura a) l'attuazione della politica sindacale a livello regionale secondo le linee programmatiche nazionali; b) l'organizzazione delle Sezioni nelle Province ove non siano costituite; c) i rapporti con la Regione per quanto riguarda le iniziative di attività in materia sanitaria ed i rapporti con la Federazione Nazionale degli Ordini del Medici ed Odontodiatri; d) la designazione dei rappresentanti in seno agli Organi Regionali; e) l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'esercizio successivo.
Gli Organi Regionali restano in Carica 3 (tre) anni anche in deroga a quanto previsto al comma sesto del presente articolo. La sede è quella dove risiede il Segretario Regionale. Il Segretario risponde alla firma in sede regionale e rappresenta il Sindaco a livello Regionale. Il Vice-Segretario Regionale sostituisce a tutti gli effetti il Segretario Regionale in caso di sua assenza o impedimento. Il tesoriere Regionale dispone di un fondo regionale cui contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e lo amministra. L'ammontare della quota è determinata dal consiglio Regionale su proposta del Tesoriere Regionale.
Il Consiglio Regionale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Segretario Regionale ed in seduta straordinaria su richiesta al Segretario Regionale di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri Regionali. Le convocazioni devono essere effettuate con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, tranne nei casi di urgenza. Le riunione del Consiglio Regionale possono essere tenute a rotazione nelle sedi delle Sezioni Provinciali. Esse sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri pi¨ uno; le deliberazioni in seno al Consiglio Regionale sono valide a maggioranza semplice; ogni componente ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe; in caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Regionale.
I Revisori Regionali dei conti hanno il compito di esaminare i documenti contabili e di verificare la legittimità delle spese sostenute nonchÚ la consistenza di cassa con diritto ad esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente a partecipare alle riunioni di uno dei componenti della Segreteria Regionale o del Collegio Regionale provvede, entro trenta giorni, alla sostituzione.
I membri eletti alle Cariche Nazionali o Regionali fanno parte di diritto del Consiglio Regionale della Regione di appartenenza.
 

 

LA CONSULTA NAZIONALE DEI SEGRETARI REGIONALI
 

 

Art.45

La Consulta Nazionale dei Segretari Regionali è costituita dai Segretari Regionali di ciascuna Regione. Si occupa dello stato di applicazione degli Accordi Nazionali e a livello regionale, e comunque delle problematiche regionali e le possibili soluzioni nei confronti del Comitato Centrale. All'atto della sua costituzione viene convocata e presieduta dal Presidente Nazionale. Nel caso della prima riunione viene nominato un coordinatore che successivamente provvede alle convocazioni ed alla presidenza della consulta.
Il coordinatore dura in carica un anno. Il coordinatore partecipa alle riunioni del Comitato Centrale senza diritto di voto.
 

 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
 

 

Art.46

Lo scioglimento della Federazione Nazionale può essere deciso solo dal Congresso Nazionale convocato in seduta straordinaria che provvederà altresý a decidere la destinazione dei fondi residui.
 

Art.47

Il Comitato Centrale può conferire titoli o attestati di benemerenza a quanti, avendo ricoperto cariche sociali, abbiano determinato con la loro attività una crescita dell'immagine della FIMP, o abbiano apportato, attraverso idee, iniziative e presenza costante, un miglioramento delle condizioni professionali dei Pediatri aderenti alla FIMP.
Sono conferibili i seguenti titoli od attestati di benemerenza:
- Presidente Onorario;
- Presidente emerito;
- Socio onorario;
- Socio emerito.
Tutti coloro che abbiano ricevuto titoli o attestati di benemerenza sono esonerati dal pagamento della quota associativa nazionale.
Possono partecipare, su invito del Presidente, alle sedute degli Organi Centrali a titolo consultivo.
 

Art.48

Per tutte le norme non contemplate nel presente Statuto si fa riferimento alla Costituzione ed alle leggi vigenti.
 

 

TITOLO VII
REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL COMITATO CENTRALE,

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 

 

Per l'attuazione dei voti spettanti alle singole province valgono i criteri di cui all'Art.35.
Le elezioni avvengono con la presentazione delle liste entro le ore ed il giorno stabilito dal Congresso.
Le liste devono essere presentate al Presidente del Seggio Elettorale costituito durante le operazioni congressuali.
Ogni lista può essere presentata dai delegati di una singola Sezione Provinciale o di un insieme di Sezioni Provinciali che rappresentino globalmente almeno il 20% dei voti esprimibili su base nazionale.
Ogni lista deve avere:
10 - una denominazione per l'identificazione;
20 - i nominativi dei Candidati, che possono essere al massimo:
- 18 Consiglieri
- 6 Revisori dei conti effettivi pi¨ 2 Revisori supplenti
- 8 Probiviri effettivi pi¨ tre supplenti.
Le liste possono essere votate o con la sola denominazione identificante o con la denominazione pi¨ le preferenze in numero massimo pari a quelle dei seggi da coprire.
Nel caso sia votata solo la Lista, sono considerate espresse anche le preferenze per tutti i candidati della Lista stessa. In tal caso sarà computato un uguale numero di voti alla Lista ed ai singoli candidati.
Nel caso sia votata la Lista e siano espresse delle preferenze, sono computati i voti alla Lista ed ai soli candidati che hanno ottenute le preferenze, con esclusione delle preferenze espresse per chi non è candidato e delle preferenze per candidati di altre liste. Queste ultime preferenze non sono da considerarsi valide al fine della somma totale dei voti preferenziali dei singoli candidati.
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
Per l'assegnazione dei seggi vale il sistema proporzionale. Nel caso di rinuncia da parte di uno o pi¨ candidati eletti, i seggi vanno ai candidati non eletti che abbiano ottenuto, in assoluto, il maggior numero di preferenze nella lista stessa. A parità di voti prevale il pi¨ anziano di età.
Tutte le cariche elettive hanno la durata di 3 (tre) anni e non sono retribuite. Non è consentita l'appartenenza a pi¨ di uno dei seguenti Organi Centrali: Comitato Centrale, Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, Collegio Nazionale dei Probiviri.

 


TITOLO VIII
REGOLAMENTO DEI CONGRESSI ORDINARI FIMP NON ELETTIVI.
 

 

1 - L'inaugurazione del Congresso viene fatta dal Segretario Provinciale della Provincia sede del Congresso.
2 - Le candidature per la composizione dell'Ufficio di Presidenza del congresso devono essere presentate al Comitato Centrale riunito prima dell'inizio del Congresso e sottoposte alla Commissione Verifica Poteri per l'attestato di regolarità delle quote pagate dalla relativa Sezione Provinciale.
Il Comitato Centrale designa la composizione dell'Ufficio di Presidenza.
COMPITI ED ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
3 - Il Presidente dirige e coordina il dibattito, può essere sostituito momentaneamente dal Vice-Presidente.
Le decisioni del Presidente in ordine allo svolgimento del dibattito sono inappellabili. Il Presidente può a tal fine consultarsi con gli altri membri.
I membri dell'Ufficio di Presidenza non partecipano alla discussione, non possono presentare o sottoscrivere mozioni e non partecipano direttamente alla votazione.
Il segretario redige il verbale e raccoglie le richieste dei intervento che trasmette al Presidente.
All'inizio dei lavori congressuali la Presidenza comunica i tempi ed i modi di attuazione dell'ordine del giorno del Congresso - relazioni del Presidente Nazionale, Segretario Nazionale e Tesoriere Nazionale, temi, tavole rotonde, conferenze, e quant'altro previsto nel programma di convocazione del Congresso.
4 - Discussione relativa alle relazioni. Chi intende parlare deve iscriversi presso il Segretario alla fine della presentazione delle relazioni stesse.
-Ai delegati spetta la precedenza-.
5 - Il tempo di ciascun intervento è stabilito dal Presidente all'inizio della discussione.
6 - Presentazione delle mozioni: Il tempo utile per la loro presentazione è definito dalla Presidenza e deve essere entro il penultimo giorno del Congresso.
7 - Ammissibilità delle mozioni.
La Commissione raccolta e coordinamento delle mozioni valuterà l'ammissibilità delle mozioni presentate che devono essere dattiloscritte o comunque scritte in maniera leggibile e firmate esclusivamente dal Segretario Provinciale o dai Delegati Provinciali o dai Componenti degli Organi Statutari.
Nel caso di mozioni similari o integrabili, la Commissione può invitare i primi firmatari di ogni mozione a unificarle o accordarle in un unico testo.
Le mozioni possono essere ritirate in ogni momento fino a quando non siano poste in votazione.
Il Presidente del Congresso decide l'ordine di presentazione delle mozioni.
8 - Lettura, illustrazione e discussione delle mozioni con un tempo stabilito dal Presidente del Congresso.
9 - Votazione delle singole mozioni a maggioranza dei voti rappresentati in Congresso.
10 - Presentazione e votazione per l'approvazione del documento finale del Congresso, a maggioranza degli aventi diritto presenti.
11 - Chiusura del Congresso.

 


TITOLO IX
 

 

I pediatri iscritti alla FIMP non possono essere contemporaneamente iscritti anche ad altri sindacati che rappresentino l'attività del pediatra di famiglia, che siano accreditati al tavolo delle trattative per il rinnovo degli ACM o che siano firmatari della stessa convenzione.

 


Firmato
Pier Luigi Tucci
Giuseppe Mele
Guglielmo Labonia Notaio L.S.