Statuto Provinciale


STATUTO


Art. 1

E' costituita la FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI Sezione Provinciale di Catania, con sigla F.I.M.P.-Catania. Il presente Statuto sostituisce il precedente, approvato all'Assemblea degli iscritti in data 28 Settembre 1985.
Art. 2
La F.I.M.P.-Catania ha carattere di Sindacato libero e autonomo. Ha come fine la tutela degli interessi economici, morali, culturali e giuridici dei medici specialisti pediatri aderenti, aventi un rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Interviene nello studio di proposte nel corso delle trattative nazionali per il rinnovo delle convenzioni e ne cura l'applicazione a livello delle USSLL della Provincia. La F.I.M.P.-CATANIA aderisce alla FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI Nazionale e Regionale, impegnandosi a collaborare con esse.

Art. 3
La sede della F.I.M.P.-Catania è nei locali di Via F. Verrotti 36-38, o in altra sede stabilita dalla Segreteria Provinciale.

Art. 4
Possono far parte della F.I.M.P.-Catania, dietro specifica richiesta, i medici che abbiano i seguenti requisiti:
  1. possesso del diploma di specializzazione in pediatria o in altra specializzazione equipollente;
  2. rapporto professionale in regime di convenzione con il SSN, anche se in maniera parziale.

Possono altresì essere iscritti i pediatri operanti nell'ambito della medicina dei servizi. Essi hanno diritto di voto esclusivamente nei confronti degli argomenti inerenti il loro peculiare rapporto di lavoro.
La condizione di iscritto si perde: per dimissioni, per decesso o per giudizio motivato del Collegio dei Probiviri.
La quota associativa viene ritenuta mensilmente dagli emolumenti pagati dalle USSLL nella misura stabilita dalla Segreteria Provinciale.
Lo specialita pediatra non convenzionato co il SSN può richiedere alla Segreteria Provinciale l'iscrizione alla F.I.M.P.-Catania quale socio senza diritto di voto.

Art. 5
La F.I.M.P.-Catania rappresenta i propro iscritti presso le altre Associazioni Mediche Sindacali, presso l'Ordine dei Medici della Provincia, presso gli Enti pubblici e privati.

Art. 6
La F.I.M.P.-Catania ha la facoltà di intraprendere azioni sindacali locali autonome, per la soluzione di problemi regionali e locali.

Art. 7
Il patrimonio della F.I.M.P.-Catania è costituito dalle quote associative e da tutti quegli altri beni acquistati o acquisiti a qualsiasi titolo, nonchè da eventuali contributi pubblici e privati. L'esercizio finanziario si chiude alla fine di ogni anno solare.
Il tesoriere, durante il Congresso Provinciale degli iscritti, che viene convocato nel corso del primo trimestre dell'anno, presenta il rendiconto dell'esercizio finanziario, il consuntivo dell'anno trascorso ed il preventivo per il nuovo anno, affinchè vengano approvati dal Congresso Provinciale.

Art. 8
Gli organi della F.I.M.P.-Catania sono:
  1. Il Congresso Provinciale
  2. La Segreteria Provinciale
  3. Il Collegio dei Sindaci
  4. Il Collegio dei Probiviri

Art. 9 - Il Congresso Provinciale
Il Congresso Provinciale è il massimo organismo deliberante della Sezione Provinciale ed è composto dagli iscritti e dai loro delegati. Ciascun iscritto alla Sezione può rappresentare per delega soltanto un altro iscritto.
Il Congresso Provinciale:
  1. approva in occasione del Congresso ordianrio il bilancio consuntivo e preventivo regolarmente sottoscritto da almeno due membri del collegio dei Sindaci;
  2. da direttive in tema di politica sindacale;
  3. esprime pareri e delibera sui temi previsti dall'o.d.g.;
  4. approva lo Statuto Provinciale ed eventuali modifiche di esso.


Il Congresso Provinciale si riunisce su convocazione della Segreteria Provinciale in via ordinaria almeno una volta all'anno e almeno due mesi prima del Congresso Nazionale elettivo della FIMP.
Il Congresso Provinciale si riunisce in via straordinaria su convocazione di almeno due terzi dei componenti la Segreteria Provinciale. Tale convocazione deve contenere le motivazioni della stessa e gli argomenti posti all'o.r.g.
Il Congresso è valido in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta degli iscritti (metà più o meno), ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
In Congresso hanno diritto al voto tutti i pediatri in regola con la quota sociale.
Le decisioni del Congresso Provinciale sono adottate a maggioranza.
Il Congresso Provinciale elegge ogni tre anni mediante votazioni a scrutinio segreto in cui non sono ammesse deleghe:

  1. la Segreteria Provinciale;
  2. il Collegio dei Sindaci;
  3. il Collegio Provinciale dei Probiviri.

Art. 10 - La Segreteria Provinciale.
La Segreteria Provinciale è composta da 11 (undici) membri tra cui un Segretario Provinciale, un Vicesegretaio ed un Tesoriere. La Segreteria Provinciale è l'organo esecutivo della Sezione Provinciale ed ha il compito di attuare le deliberazioni del Congresso Provinciale.
La Segreteria si riunisce subito dopo il Congresso e di norma ogni sei mesi. La Segreteria è convocata per iniziativa del Segretario provinciale o su richiesta di almeno metà più uno dei suoi membri, con un preavviso di almeno sette giorni.
I membri della segreteria vengono eletti in numero di 11 dagli iscritti aventi diritto al voto, mediante votazione a scrutinio segreto. La votazione viene regolarmente indetta dal Segretario allo scadere dei tre anni di mandato. In caso di dimessione di almeno sei membri della Segreteria prima della scadenza naturale del mandato i componenti non dimissionari della Segreteria debbono indire nuove votazioni entro il termine di sessanta giorni.
Tutti i pediatri iscritti possono essere eletti previa presentazione della propria candidatura inviata mediante raccomandata alla sede della FIMP-Catania almeno un (1) giorno prima della data delle elezioni. Per tale data farà fede il timbro postale.
La Segreteria rimane in carica tre anni; i membri della Segreteria uscente sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di decadenza o decesso di un componente, il Segreterio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. In mancanza di dimissioni o di decadenza o decesso di un componente, il Segretario provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. In mancanza di graduatoria il posto rimane vacante fino alle successive votazioni.
L'assenza non gustificata per iscritto per più di tre sedute, anche non consecutive, di ciascun componente della Segreteria comporta l'automatica decadenza dall'incarico. La conseguente sostituzione deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri che deve valutare eventuali validi motivi per una possibile reintegrazione.
Compito della Segreteria è quello di dare esecuzione alle delibere del Congresso Provinciale degli iscritti, di attuare la politica sindacale, di approvare le proposte di spese straordinarie, di intervenire presso la USSLL per la tutela di tutta la categoria, di provvedere alla applicazione della convenzione.
La Segreteria è presieduta dal Segretario Provinciale responsabile o, in sua assenza, dal Vicesegretario. In assenza del Vicesegretario presiede il membro più anziano. Annualmente l'assemblea degli iscritti FIMP di ogni USL, convocata dalla Segreteria Provinciale, nomina, in qualità di membro fiduciario, un iscritto per ogni USL. Il membro fiduciario piò essere invitato dalla Segreteria provinciale a partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
La Segreteria nel corso della sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Segretario responsabile, il Vicesegretario ed il Tesoriere.
La Segreteria inoltre può delegare alcuni iscritti a particolari compiti quali: addetto stampa, addetto ai problemi previdenziali e assicurativi, ecc. Tali membri, detti "cooptati", vengono convocati senza diritto al voto alle riunioni della Segreteria ogni qualvolta si presentano problemi specifici concernenti il loro incarico.
La Segreteria designa inoltre tra i propri componenti i Rappresentanti al Comitato di Coordinamento Regionale, del quale il Segretario fa parte di diritto, e i delegati al Congresso Nazionale.
Per la validità delle delibere è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti (metà più uno) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la mozione sostenuta dal voto di chi presiede la riunione.
Allo scadere del regolare mandato triennale, il Segretario indice le elezioni almeno trenta giorni prima della data della scadenza. Il Segretario è responsabile della Sezione Provinciale e della sua politica e fa parte di diritto del Comitato di Coordinamento Regionale. Il Segretario Provinciale, in caso di necessità o urgenza, può prendere decisioni, notiziandone per l'approvazione la Segreteria in occasione della successiva riunione.
Il Segretario, in caso di assenza, delega il Vicesegretario a sostituirlo in tutte le sue funzioni, e, in assenza di quest'ultimo, delega il componente più anziano.
Il Tesoriere cura la contabilità su apposito registro di cassa, la tenuta del conto corrente bancario, la conservazione delle note giustificative di spesa. provvede ai versamenti delle quote alle Tesorerie Nazionale e regionale. Inoltre predispone il rendiconto annuale ed il bilancio e preventivo da presentare alla Segreteria, al Collegio dei Sindaci ed al Congresso Provinciale.
Di ogni riunione della Segreteria, come anche del Congresso e dei Collegi, viene redatto un verbale, che viene trascritto in un apposito Registro dei verbali e letto alla fine della riunione o all'inizio della riunione successiva e firmato dal Segretario Provinciale e per i Collegi dai rispettivi Presidenti.

Art. 11 - Il Collegio dei Sindaci.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplementi. I componenti del Collegio dei Sindaci sono eletti con le stesse modalità delle elezioni della Segreteria ed in concomitanza con esse. Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo di leggittimità sulle entrate e sulle spese relative alla gestione della sezione provinciale e ne riferisce alla Segreteria provinciale. La carica di sindaco è incompatibile con quella di componente del collegio dei Probiviri e con quella di compnente della Segreteria.
Il Collegio è convocato dal Segretario o dal Tesoriere almeno due volte l'anno.
Il Collegio, nel corso della prima riunione, convocata dal membro più anziano, elegge il proprio Presidente.

Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, di età superiore ai 40 anni.
Al Collegio dei Probiviri vanno deferite tutte le questioni relative agli aderenti alla Sezione Provinciale. Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da assumersi entro il termine di due mesi dal ricevimento degli atti, sono motivate e notificate per iscritto all'inquisito.
Il Collegio può erogare le sanzioni previste dall'art. 24 dello Statuto Nazionale. Contro le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri si può ricorrere entro trenta giorni dalla loro notifica al Collego Nazionale dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri nel corso della prima riunione, convocata dal membro più anziano, elegge il proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri viene eletto con le stesse modalità e contestualmente alle elezioni della Segreteria. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di componente della Segreteria e con quella di componente del Collegio dei Sindaci.
Il Collegio è convocato dal Presidente o dal numero più anziano con specifico o.d.g. per esaminare e giudicare gli atti di indisciplina commessi da pediatri iscritti alla FIMP-Catania e ne stabilisce le relative sanzioni.
Tra gli atti di indisciplina è prevista l'assenza non giustificata per iscritto per più di tre sedute, anche non consecutive, dei membri della Segreteria e dei due Collegi, secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 9.

Art. 13
La sede di entrambi i Collegi è la stessa della Segreteria Provinciale I membri supplenti di entrambi i Collegi sostituiscono in maniera transitoria e con diritto di voto i componenti effettivi assenti per qualsiasi impedimento

Art. 14
Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e non vengono retribuite. Tuttavia la Segreteria ha la facoltà di stabilire alcune modalità di concorso spese per gli iscritti cui vengono affidati dalla stessa Segreteria.

Art. 15
In caso di vacanza o di dimissioni di un componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Sindaci si procede alla sostituzione con il primo degli eletti tra i membri supplenti dei relativi Collegi. Il membro supplente verrà sostituito con il primo dei non eletti per numero assoluto di voti della relativa graduatoria. in assenza di graduatoria o di suo esaurimento la Segreteria ha la facoltà di nominare tra gli iscritti i membri vacanti.
In caso di dimissioni anticipate della Segreteria per qualsiasi motivo i componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato della successiva Segreteria.

Art. 16
Lo scioglimento della FIMP-Catania può essere deciso unicamente da un Congresso Provinciale straordinario, costituito almeno dalla metà più uno degli iscritti. In questo caso la destinazione dei beni e dei fondi residui verrà decisa dallo stesso Congresso o da altro appositamente convocato e rappresentato parimenti dalla maggioranza degli iscritti.
In queste eventualità non sono ammesse deleghe.

Art. 17
Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Provinciale degli iscritti in seguito all'inserimento nell'o.d.g. di proposte di modifiche, approvate precedentemente dalla Segreteria.

Art. 18
La Segreteria indice e organizza i Congressi annuali degli iscritti, il Congresso triennale per la elezione della Segreteria, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri dandone comunicazione per iscritto ai pediatri almeno venti giorni prima.
La Segreteria indice inoltre i Congressi Staordinari.

Art. 19
La Segreteria ha la facoltà di nominare con apposito o.d.g. per un periodo non superiore al suo mandato triennale, un Presidente Onorario tra i pediatri iscritti distintisi per particolari meriti in ambito sindacale.
Il Presidente Onorario può partecipare a tutte le riunioni della Segreteria esprimendo il proprio parere in merito ai singoli argomenti all'o.d.g., senza diritto al voto.

Art. 20
Per tutte le norme non previste nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale della F.I.M.P., nonchè alle Leggi ed agli Ordinamenti vigenti.

Norma Transitoria:
fino all'effettuazione di nuove elezioni dei Collegi, permangono nelle funzioni di Sindaci e di Probiviri tutti i componenti della Segreteria in carica, come previsto dal precedente Statuto Provinciale.

Norme Finali:
  1. La Segreteria Provinciale si impegna ad indire entro 90 giorni le prime elezioni per la nomina dei membri dei due Collegi.
  2. Nel mese di agosto vengono interrotti tutti i termini previsti dal presente Statuto.